Sono state rivalutate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le tabelle recanti i limiti di reddito da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. Sono stati resi noti anche i limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.
Le tabelle aggiornate sono state fornite dall’INPS, con la circolare n. 3 del 9 gennaio 2020.
Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono stati rivalutati in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro, che per l’anno 2019 è risultato pari all’1,2%.
Gli importi delle prestazioni sono pari a:
In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) risulta fissato, per l’anno 2020, nell'importo mensile di 557,99 euro.
Dunque, in relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica), quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari, risultano così fissati per l’anno 2020:
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