L’INPS, con circolare n. 211 del 31 dicembre 2015, ha dato notizia che dall’1 gennaio 2016 sono stati rivalutati:
Si sottolinea che le disposizioni fornite con la citata circolare INPS n. 211/2015 trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei:
Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono stati rivalutati in ragione del tasso d'inflazione programmato che, per il 2015, è pari allo 0,6%.
In relazione al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti - fissato dal 1° gennaio 2016 e per l'intero anno nell'importo mensile di euro 501,89 - i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari sono stati fissati per tutto l'anno 2016 in:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".