Assegni di ricerca esenti. Ammesso il regime per rientro dei cervelli

Pubblicato il 24 aprile 2023

Vengono fornite precisazioni in merito al regime agevolativo previsto dal Dl n. 78/2010 - detassazione del 90% dei redditi - per docenti e ricercatori che, dopo aver trascorso un periodo di almeno due anni all’estero, rientrano in Italia prendendo ivi la residenza. La misura è stata introdotta per arginare la c.d. fuga dei cervelli.

I chiarimenti arrivano dall’Agenzia delle Entrate che si è espressa con il principio di diritto numero 8 del 21 aprile 2023.

Lo sconto fiscale è fruibile per sei anni a decorrere dal periodo di imposta in cui i soggetti trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i cinque periodi di imposta successivi.

Assegno di ricerca esente e regime degli impatriati

Il Dl 78/2010 dispone che, per docenti e ricercatori, il rientro o l'ingresso in Italia con assunzione della residenza fiscale, può avvenire in relazione all'avvio dell'attività presso università e/o enti di ricerca anche nell'ambito di un assegno di ricerca. La percezione di tali assegni beneficia dell’esenzione dall’Irpef.

Viene fatto notare che percepire detti assegni può costituire un requisito per stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (contratti triennali) con le università.

Dunque, proprio per il fatto che gli assegni beneficiano dell’esenzione Irpef non osta l’applicazione anche del regime agevolativo relativo al rientro dei cervelli.

Si precisa che, nel caso in parola, la durata del periodo di godimento delle agevolazioni verrà computata a partire dal periodo d'imposta di ingresso o rientro in cui il contribuente
prenderà la residenza fiscale in Italia che, nel caso specifico, deve essere connesso con l'avvio dell'assegno di ricerca.

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