Assegnazione eredità. Quotista di maggioranza sopperisce dinnanzi ad interesse commerciale

Pubblicato il 06 novembre 2015

Con sentenza n. 22663 depositata il 5 novembre 2015, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha accolto il ricorso di alcuni eredi, avverso la pronuncia con cui la Corte d'Appello aveva disposto l'assegnazione per intero di un immobile indivisibile in favore degli altri fratelli, titolari della maggior quota.

Lamentavano in particolare i ricorrenti, come il giudice, nel procedere ad assegnare il compendio immobiliare, avrebbe dovuto far riferimento non tanto ed esclusivamente al criterio della maggior quota ex art. 720 c.c., quanto piuttosto al superiore interesse a continuare l'azienda commerciale, di cui gli stessi ricorrenti erano titolari nei predetti locali in divisione.

Criterio della maggior quota derogabile, con adeguata motivazione

Secondo ormai concorde giurisprudenza – ha chiarito la Cassazione accogliendo la censura - in tema di divisione ereditaria, nel caso in cui uno o più immobili non risultino comodamente divisibili, il giudice ha il potere discrezionale di derogare al criterio (di cui all'art. 720 c.c.) della preferenziale assegnazione al condividente con quota maggiore, purché fornisca adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata.

Per cui nel caso di specie – prosegue la Cassazione – pur nella consapevolezza di ciò, la Corte territoriale non avrebbe tenuto in adeguata considerazione i concreti motivi prospettati in appello, idonei a giustificare la deroga al generale principio di assegnazione.

Trattasi in particolare del valore conseguito dall'azienda, della impossibilità di proseguirne l'esercizio, nonché della pur rilevante circostanza (di cui andava dato conto) per cui la mancata assegnazione dei locali in favore dei quotisti di minoranza, avrebbe determinato la perdita dell'avviamento commerciale.   

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