Entro il 30 novembre 2016 va effettuato il versamento della prima rata, pari al 60% dell’imposta sostitutiva, da parte di coloro che hanno fruito delle norme, previste dalla legge di Stabilità 2016, per l’assegnazione ai soci di immobili e altri mobili iscritti non strumentali.
Il restante 40% sarà versato entro giugno 2017.
Si ricorda che l’assegnazione agevolata può riguardare beni immobili - diversi da quelli non utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa da parte della società - e/o beni mobili iscritti in pubblici registri; l’assegnazione può dar luogo, a seconda del valore attribuito contabilmente al bene, all’emersione contabile di plusvalenze/minusvalenze o proventi/perdite.
La disciplina dell’assegnazione agevolata di beni prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP - nella misura dell'8 per cento, ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione - sulla differenza tra il valore normale (o valore catastale) dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto.
Per quanto riguarda le riserve in sospensione d'imposta, annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, è stabilito che sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 13 per cento.
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