Ascolto del minore nell'affidamento

Pubblicato il 10 marzo 2016

Il minore può essere collocato presso il padre se ciò corrisponde alla sua dichiarata volontà, pur in presenza di Ctu che consigli il contrario, redatta tuttavia senza aver ascoltato il piccolo.

E’ quanto affermato dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 3173 del 10 luglio 2015, rigettando le istanze di una madre avverso la pronuncia con cui il Tribunale, nel pronunciare la separazione tre lei ed il marito, aveva contestualmente disposto l’affido condiviso del figlio minore ed il collocamento di quest’ultimo presso il padre, sulla base delle preferenze espresse dallo stesso minore.

Il giudice – argomenta la Corte -  ha infatti l’obbligo di sentire i minori in tutti i procedimenti che li concernono, al fine di raccoglierne le opinioni, le esigenze e le volontà; obbligo prescritto a pena di nullità, salvo che il giudice non motivi espressamente circa la non corrispondenza dell’ascolto alle superiori esigenze del minore stesso

La motivazione della Corte, nel caso de quo, risulta tutta incentrata sull'ascolto del minore, (le cui modalità venivano censurate dall'appellante) per cui si coglie l’occasione per una breve disamina sull'argomento.

 

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