E’ illegittimo il diniego di autorizzazione, imposto dalla Sovraintendenza dei beni architettonici e paesaggistici per il Comune, alla realizzazione di un ascensore non visibile all’esterno (sito nel cortile interno) a servizio di un palazzo sottoposto a vincolo di interesse culturale, per favorire l’accesso ai piani superiori da parte di persone anziane.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, accogliendo le ragioni di un’abitante di un palazzo storico, che aveva chiesto l’autorizzazione per far costruire un ascensore, in quanto, poiché di età avanzata, aveva difficoltà ad accedere ai piani più alti. La Sovraintendenza si era tuttavia opposta al progetto, ritenendo che l’opera non fosse compatibile con i criteri della tutela monumentale dell’edificio, in quanto la torre di elevazione nel cortile, sebbene solo temporanea, avrebbe alterato gravemente le valenze storiche, architettoniche e tipologiche del cortile stesso. Da qui, il ricorso dell’anziana abitante al Tar, e poi al Consiglio di Stato, ottenendo, in detta sede, la ragione.
Secondo il Collegio amministrativo, in particolare, la Legge n. 13/1989 recante “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”- invocata dalla ricorrente – si applica anche al caso di specie, ossia quando si tratti di persone anziane, le quali, pur non essendo portatrici di disabilità vere e proprie, soffrano comunque di disagi fisici e difficoltà motorie (interpretazione estensiva, costituzionalmente orientata).
Ai sensi dell’art. 4 stessa Legge – precisa il Consiglio di Stato con sentenza n. 4824 del 18 ottobre 2017 - gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche previsti dall’art. 2, ovvero quelli volti a migliorare le condizioni di vita delle persone svantaggiate nel senso sopra descritto (dunque, anche le persone anziane), si possono effettuare anche su beni sottoposti a vincolo culturale. La relativa autorizzazione, recita la norma, “può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato”, precisandosi che “Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato”.
Orbene nel caso di specie, il provvedimento di diniego non appare adeguatamente motivato – e va dunque annullato – laddove non tiene conto della circostanza che la richiedente fosse ultrasettantenne già al momento della domanda e che potesse dunque beneficiare della disciplina di favore di cui all’art. 4 citata Legge n. 13/1989.
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