Ai sensi dell’art. 1, comma 780 della legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006) il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, stabilisce la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Il successivo comma 781, lett. b), riconosce tale riduzione prioritariamente alle imprese in regola con le norme del Testo Unico in materia di sicurezza e salute e con le specifiche normative di settore, le quali non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.
Con Decreto Interministeriale del 30 settembre 2016, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro in data 20 novembre 2016, la riduzione spettante alle aziende artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2014/2015 è stata stabilita in misura pari al 7,61% dell’importo del premio assicurativo dovuto.
Spetterà all’INAIL verificare la sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese.
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