Con decreto del 14 luglio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha fissato la misura percentuale per la riduzione dei premi assicurativi INAIL in favore delle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2020/2021.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero del Lavoro ha stabilito che la percentuale di riduzione è pari al 5,68% dell’importo del premio assicurativo dovuto per l’anno 2022.
Il beneficio è rivolto alle imprese artigiane che rispettano le seguenti condizioni di ammissione:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".