Art Bonus, un tax credit a favore della cultura. Chiarimenti commercialisti

Pubblicato il 09 dicembre 2021

Al fine di favorire la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico, l'articolo 1 del Dl n. 83 del 31 maggio 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106, ha introdotto, a decorrere dal 1° giugno 2014, un credito d'imposta comunemente detto "Art bonus", volto a incentivare il mecenatismo a favore del patrimonio culturale pubblico.

L’utilizzo della leva fiscale per incentivare il sostegno delle attività culturali e spettacolistiche affonda radici lontane nel tempo.

L’Art bonus si inserisce nell’ambito di queste misure e rappresenta oggi la principale delle agevolazioni concesse a fronte di erogazioni liberali effettuate, da persone fisiche e giuridiche, a favore della tutela del patrimonio culturale.

Art bonus e iter normativo

La disciplina normativa riguardante l'Art Bonus è stata oggetto, nel tempo, di diversi interventi modificativi volti, principalmente, ad ampliarne progressivamente l'ambito di applicazione, nonché a trasformarla da misura temporanea a permanente.

La stessa disciplina è stata da ultimo integrata dall'articolo 183 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (il c.d. Decreto "Rilancio"), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77 che, nell'ambito degli interventi programmati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19, ha esteso l'ambito soggettivo di applicazione del suddetto credito d'imposta anche alle erogazioni liberali effettuate per il sostegno dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti.

A fronte di tali modifiche, i commercialisti hanno colto l'occasione per riesaminare, con il documento di ricerca dal titolo “Il credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura ("Art bonus")”, le caratteristiche principali, nonché le modalità di applicazione, di una misura agevolativa che, soprattutto in questo momento storico, potrebbe contribuire in modo sostanziale alla ripresa di un settore che, come molti, ha fortemente subito gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica in corso.

Art Bonus, soggetti beneficiari

Il documento redatto dal Cndcec e dalla Fondazione Nazionale Commercialisti ricorda che il beneficio viene riconosciuto a tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che effettuano erogazioni
liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo (compatibili con quelle previste dalla norma in rassegna), indipendentemente dalla loro natura o forma giuridica.

Il credito viene riconosciuto con diverse modalità e limiti, in funzione del fatto se il soggetto erogatore è (o meno) titolare di reddito d’impresa.

Le persone fisiche e gli enti non commerciali, sia residenti che non residenti, possono fruire del credito nei limiti del 15% del reddito imponibile espresso in dichiarazione; mentre i titolari di reddito d’impresa possono fruirne nel limite del 5 per mille dei ricavi.

Fra i soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa, figurano sia persone fisiche che enti.

Per quanto concerne le prime, deve trattarsi dei soggetti di cui all’articolo 2 del Tuir. Vale a dire, persone fisiche residenti e non residenti, che producono redditi diversi da quelli d’impresa, in relazione ai quali assolvono all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia.
Con riferimento, invece, agli enti, per fruire dell’Art bonus con le modalità riconosciute ai soggetti diversi dai titolari di redditi d’impresa, è necessario che si tratti di enti non commerciali, residenti o non residenti, che non svolgono attività commerciali e società semplici.

Fra i soggetti titolari di redditi d’impresa, che possono beneficiare dell’Art bonus, figurano le società commerciali, gli enti commerciali, gli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciali (sebbene in misura residuale rispetto alle attività istituzionali), imprenditori, artigiani, commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, enti pubblici e privati diversi dalle società, intermediari finanziari, società fiduciarie e stabili organizzazioni in Italia di imprese estere.

Tax credit cultura: misura, limiti di spettanza e adempimenti

 A fronte dell’effettuazione di erogazioni liberali ammesse a fruire dell’Art bonus, il mecenate, sia esso persona fisica o giuridica, ha diritto ad un credito d’imposta d’importo pari al 65% delle liberalità effettuate, ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Il credito d’imposta è riconosciuto entro il limite del 15 per cento del reddito imponibile nel caso di erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o da enti non commerciali ed entro il limite del 5 per mille dei ricavi annui nel caso di soggetti titolari di redditi d’impresa.

Le modalità di fruizione del suddetto credito differiscono a seconda che si tratti di soggetti (persone fisiche ed enti non commerciali) che non svolgono attività d’impresa, ovvero titolari di redditi d’impresa.

I soggetti che non svolgono attività d’impresa devono inserire il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. La prima quota annuale va inserita nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel quale l’erogazione liberale è stata effettuata; mentre la quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi, senza alcuna limitazione temporale.

I titolari di reddito d’impresa, viceversa, possono utilizzare detto credito in compensazione; in questo caso, la prima quota annuale può essere utilizzata in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, a partire dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali.

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