L’Inps, con la circolare 8 giugno 2021, n. 81, fornisce le istruzioni relative all’articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’aliquota contributiva di finanziamento del trattamento di quiescenza dei professori e ricercatori delle Università non statali legalmente riconosciute deve essere pari a quella delle stesse categorie di personale presso le Università statali.
Come previsto dalla Costituzione, all’articolo 33, ultimo comma, le Università non statali legalmente riconosciute hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Istituite con provvedimento amministrativo emanato dal Ministero dell’Università e della ricerca sono disciplinate dalle seguenti fonti normative:
L’Inps rammenta che il personale delle Università non statali legalmente riconosciute può essere iscritto, ai fini pensionistici e previdenziali, all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), ad esclusione delle categorie dei professori e ricercatori universitari, per i quali è prevista una disciplina specifica.
A tal riguardo, si richiama quanto previsto dalla legge n. 243/1991, la quale specifica che, per le categorie dei professori e ricercatori degli Istituti Universitari non statali legalmente riconosciute, ai fini del trattamento di quiescenza, può trovare applicazione la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato al testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, nonché il trattamento di previdenza di fine servizio. A tal proposito, sono numerose le Università non statali legalmente riconosciute che hanno assicurato ai propri professori e ricercatori il versamento della suddetta contribuzione.
Dapprima, la legge n.243/1991, all’articolo 4, comma 2, prevedeva un’aliquota contributiva complessiva ai fini pensionistici pari all’8,80% (attualmente vigente) della contribuzione imponibile e una contribuzione del 17,60% a carico delle Università-datrici di lavoro. Successivamente, la legge n. 335/1995 ha previsto dal 1° gennaio 1996 la Cassa dei trattamenti pensionistici per i dipendenti dello Stato, in cui i trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato, tra i quali sono ricompresi anche i professori e i ricercatori delle Università non statali legalmente riconosciute.
A seguire, con la legge n. 178/2020, all’articolo 1, comma 565, è stato previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’aliquota contributiva di finanziamento delle prestazioni pensionistiche tra Università non statali legalmente riconosciute sia pari a quella prevista per le Università statali, cd. “armonizzazione delle aliquote contributive”.
L’aliquota contributiva complessiva per il finanziamento delle prestazioni pensionistiche è fissata al 33% della contribuzione imponibile, di cui l’8,80% a carico del personale dipendente e il 24,20% a carico dell’Istituto Universitario-datore di lavoro.
Da ultimo, si rammenta che, per i periodi antecedenti al 1° Gennaio 2021, rimangono valide le contribuzioni già versate ai fini pensionistici.
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