C'è tempo fino al 31 dicembre 2021 per presentare le domande per il trattamento di sostegno al reddito a favore dei soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca, degli armatori e dei proprietari armatori e dei pescatori autonomi. Lo comunica l'INPS con la circolare n. 173 del 19 novembre 2021 che, a distanza di molti mesi dall'operatività delle disposizioni, fornisce le indicazioni utili a dare attuazione al comma 315 della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178).
Le istruzioni riguardano al momento solo il trattamento di sostegno al reddito dei soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca, degli armatori e dei proprietari armatori, nonché dei pescatori autonomi.
Per i lavoratori marittimi di cui all’articolo 115 del Codice della Navigazione e i soci con rapporto di lavoro subordinato di cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 1958 l'INPS fa riserva di fornire chiarimenti successivamente con apposita circolare.
Il trattamento di sostegno al reddito a favore dei soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca, degli armatori e dei proprietari armatori e dei pescatori autonomi è riconosciuto a fronte delle difficoltà economiche incontrate a seguito della pandemia. In particolare, la legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 316, della legge n. 178 del 2020) richiede, ai fini dell'accesso al trattamento, che i soggetti summenzionati abbiano subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19 del primo semestre 2021 almeno pari al 33% rispetto al reddito del primo semestre 2019.
Il reddito va individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell’attività.
La riduzione del reddito va autocertificata al momento della presentazione della domanda per l’accesso al trattamento.
Il trattamento di sostegno al reddito spetta per la durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e nella misura di 40 euro netti (non soggetti a tassazione) al giorno (comma 318 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020).
Per il periodo di fruizione del trattamento non è riconosciuto il diritto all’assegno per il nucleo familiare e l’accredito di contribuzione figurativa.
Il trattamento è erogato dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 31,1 milioni di euro per l'anno 2021.
Soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca, armatori e proprietari armatori e pescatori autonomi sono tenuti a presentare domanda all’INPS. Le modalità di presentazione sono quelle consuete che qui riepiloghiamo.
La presentazione, esclusivamente in via telematica, va fatta:
- utilizzando i canali telematici per cittadini e Istituti di patronato sul portale web dell’INPS e con le credenziali di accesso attualmente ammesse (SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS);
- in alternativa, tramite il servizio di Contact Center integrato.
Le domande vanno presentate entro il 31 dicembre 2021.
Non possono percepire il trattamento di sostegno al reddito i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca, gli armatori e proprietari armatori e i pescatori autonomi titolari di pensioni dirette a carico, anche pro quota:
- dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa;
- delle forme previdenziali compatibili con l’AGO;
- della Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995);
- degli enti di previdenza privata (decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103).
L'indennità è inoltre incompatibile con l'APE sociale e con le seguenti prestazioni relative all’arco temporale 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021:
Alla stregua di quanto previsto per le indennità Covid (Cura Italia, decreto Rilancio, decreto Agosto, decreti Ristori, decreto Sostegni e Sostegni bis) l’indennità di cui all’articolo 1, comma 315, della legge n. 178 del 2020 è cumulabile/compatibile con:
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