Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. prot. 13352 del 25 gennaio 2016, viene modificato e integrato il tracciato e le specifiche tecniche per le comunicazioni da inviare all’Archivio dei rapporti finanziari.
Tale provvedimento agenziale modifica il precedente provvedimento del 10 febbraio 2015, che aveva istituito il tracciato unico per la segnalazione delle informazioni da trasmettere all’Archivio dei rapporti finanziari.
Presso l'Anagrafe tributaria è istituito l'Archivio dei rapporti finanziari che è alimentato con le comunicazioni periodiche degli intermediari finanziari, che sono obbligati a dichiarare l’esistenza dei rapporti intestati, cointestati o su cui i contribuenti hanno facoltà di disporre nonché le operazioni extra-conto.
Il provvedimento del 2015 aveva previsto che, proprio con decorrenza dal 1° gennaio 2016, fosse introdotto un tracciato unificato per la segnalazione delle informazioni, relative ad un medesimo rapporto, da trasmettere all’Archivio.
Con il nuovo provvedimento del 25 gennaio vengono apportate modifiche alle modalità di compilazione del tracciato unico (allegato 1) e, inoltre, vengono integrate:
- le specifiche tecniche del tracciato unico (allegato 2);
- le istruzioni per l’invio della comunicazione integrativa annuale relativa al 2015 (allegato 3);
- il tracciato diagnostici e ricevute per la restituzione degli esiti della trasmissione.
Al fine di evitare che gli intermediari siano appesantiti da adempimenti concomitanti, il provvedimento n. prot. 13352 del 25 gennaio ha poi disposto, in via eccezionale, uno slittamento dei termini di scadenza dell'invio dei dati.
Perciò, ora gli invii relativi a saldi e movimentazioni per l'anno 2015, in scadenza il prossimo 15 febbraio, vengono posticipati al 31 marzo 2016; mentre, le comunicazioni mensili dei dati relativi al mese di gennaio e febbraio 2016, che per la prima volta dovranno viaggiare tramite il Sid e non più tramite Entratel/Fisconline, potranno essere trasmesse entro il 30 aprile 2016.
Tali invii posticipai saranno, comunque, considerati comunicazioni ordinarie da trasmettere entro il mese successivo a quello di riferimento. Inoltre, è da segnalare che l’obbligo di comunicazione non si ritiene adempiuto in caso di invio parziale delle informazioni, anche se l’operatore rispetta i nuovi tempi previsti.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".