E' fissata al 15 febbraio 2017 la scadenza del termine per l'invio della comunicazione integrativa annuale all'Archivio dei rapporti dell'Anagrafe tributaria sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi.
Si ricorda che è stato il decreto legge “Salva Italia” (n. 201/2011) ad introdurre l’obbligo, per gli operatori finanziari, di comunicare all'Archivio dei rapporti con operatori finanziari dell’Anagrafe tributaria tutte le informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi. Tale comunicazione - effettuata attraverso l'infrastruttura SID - si affianca a quella relativa all’Anagrafe dei rapporti finanziari, regolata dai provvedimenti del 19 gennaio 2007 e del 29 febbraio 2008.
La scadenza a regime per l'invio della suddetta comunicazione integrativa annuale è fissata al 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.
Pertanto, entro mercoledì 15 febbraio 2017 devono essere inviate le informazioni per i rapporti intrattenuti con la clientela nell'anno 2016.
A partire dallo scorso anno, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti, le comunicazioni finanziarie sono state semplificate e sono state unificate le modalità di trasmissione, mediante l'utilizzo esclusivo dell'infrastruttura SID.
In base alle modifiche approvate con provvedimento n. 18269 del 10 febbraio 2015, la comunicazione annuale non deve essere più trasmessa da quegli operatori finanziari che nell'anno abbiano intrattenuto solo rapporti per i quali la comunicazione non è più prevista, come per esempio: portafoglio, cessione indisponibile, depositi chiusi, garanzie, crediti, ecc..
I rapporti che hanno ad oggetto le suddette fattispecie, infatti, vengono gestiti dagli operatori finanziari insieme alle altre tipologie di comunicazioni richieste (comunicazioni mensili).
Anche se il termine di invio della comunicazione è stato fissato al 15 febbraio dell'anno successivo al rapporto finanziario, il citato provvedimento riconosce anche la possibilità di procedere ugualmente alla trasmissione con invio di tipo ordinario entro i successivi 90 giorni (ossia entro il prossimo 16 maggio), pena emissione di ricevuta di scarto. I saldi che vengono inviati oltre la scadenza del 15 febbraio, ma comunque entro il termine ordinario successivo dei 90 giorni, vengono comunque accolti se accompagnati da ricevuta che ne segnala la tardività.
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