L’agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 14 del 21 gennaio scorso, ha stabilito che la conservazione sostitutiva dei documenti analogici, anche se prodotti con modalità informatica, è possibile solo se il contribuente acquisisce la loro immagine dal supporto cartaceo, ovvero dal supporto che dà al documento una continuità temporale (nastro magnetico o film). In pratica, l’Agenzia dispone che il conservatore, che riceve una fattura elettronica, deve stamparla fisicamente su carta, deve acquisire l’immagine tramite scanner e deve provvedere ad inviarla in conservazione apponendovi la sottoscrizione elettronica e la marca temporale.
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