Archivio elettronico con base cartacea

Pubblicato il 22 gennaio 2008

L’agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 14 del 21 gennaio scorso, ha stabilito che la conservazione sostitutiva dei documenti analogici, anche se prodotti con modalità informatica, è possibile solo se il contribuente acquisisce la loro immagine dal supporto cartaceo, ovvero dal supporto che dà al documento una continuità temporale (nastro magnetico o film). In pratica, l’Agenzia dispone che il conservatore, che riceve una fattura elettronica, deve stamparla fisicamente su carta, deve acquisire l’immagine tramite scanner e deve provvedere ad inviarla in conservazione apponendovi la sottoscrizione elettronica e la marca temporale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Misura Marchi+ 2024, sportello chiuso per esaurimento risorse

27/11/2024

Correttivo al processo civile: modificato il rito unificato persone, minori e famiglie

27/11/2024

Fiducia al Decreto flussi: convalida di trattenimento alla Corte d'appello

27/11/2024

Cig settore moda, al via le domande

27/11/2024

Fondo Nuove Competenze: nella terza edizione anche bonus per disoccupati e stagionali

27/11/2024

Acconto IVCA 2024: nuova imposta sul valore delle cripto-attività

27/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy