E’ stata depositata la decisione con cui le Sezioni Unite penali di Cassazione si sono pronunciate in tema di archiviazione per particolare tenuità del fatto e relativa iscrizione nel casellario giudiziale.
Al Supremo Collegio di legittimità era stato chiesto di chiarire se il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità ex articolo 131-bis Codice penale dovesse essere iscritto nel casellario, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera f) del D.P.R. n. 313/2002, come modificato dall’articolo 4 del Decreto legislativo n. 28/2015.
Dopo una ricostruzione del quadro normativo di riferimento e della sua evoluzione, la Cassazione ha ripercorso gli orientamenti espressi, sulla tematica, dalla giurisprudenza di legittimità.
Ha evidenziato, così, l’esistenza di un contrasto interpretativo in ordine, in particolare, alla modifica apportata dal Decreto legislativo n. 28/2015 all’articolo 3, comma 2, lettera f) del Testo unico, concernente il catalogo dei provvedimenti di cui è disposta l’iscrizione nel casellario giudiziale.
Difatti, fino al 2017, le sezioni semplici avevano costantemente negato che i provvedimenti di archiviazione adottati in riferimento all’articolo 131-bis potessero essere iscritti nel casellario.
A tale orientamento, ormai consolidato, si è tuttavia recentemente contrapposta la decisione di Cassazione n. 40293/2017 (cosiddetta sentenza “Serra”) dove il provvedimento di archiviazione in esame è stato definito “non completamente liberatorio” essendo destinato a risultare nel casellario giudiziale. Lettura, questa, che presuppone un'interpretazione del significato della modifica al menzionato articolo 3 diametralmente opposta a quella adottata nelle precedenti pronunce.
Orbene, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 38954 depositata il 24 settembre 2019, hanno ritenuto che l’orientamento per cui l’archiviazione per particolare tenuità del fatto non debba essere iscritta nel casellario giudiziale non possa essere condiviso e che il principio della sentenza Serra sia invece corretto.
Per gli Ermellini, infatti, poiché il dato testuale della disposizione di riferimento presenta tratti di indubbia ambiguità, non sarebbe consentito estrarre con la necessaria certezza il significato della medesima affidandosi esclusivamente all’interpretazione letterale, occorrendo, pertanto, il ricorso ad altri strumenti ermeneutici.
Così, gli ulteriori elementi idonei a definire l’effettiva estensione dell’obbligo di registrazione sono stati individuati, in primo luogo, sulla base dell’esame della ricostruzione della volontà storica del legislatore, rivelata nella Relazione ministeriale allo schema del D. lgs n. 28/2015.
A seguire, si è fatto riferimento alle altre modifiche apportate dal menzionato Decreto al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale (D.P.R. n. 313/2002).
Ed entrambi questi elementi deporrebbero in favore dell’iscrizione dei provvedimenti di archiviazione in oggetto.
In conclusione, la Corte di cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, fermo restando che non ne deve essere fatta menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione”.
In definitiva, così, il provvedimento di archiviazione del reato per particolare tenuità del fatto va comunque iscritto nel casellario ma non deve risultare nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della Pa.
La notizia circa la posizione espressa dalle Sezioni Unite era stata anticipata con un’informazione provvisoria rilasciata, a maggio, dall’Ufficio stampa della Cassazione.
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