L’archiviazione per particolare tenuità del fatto va iscritta nel casellario giudiziale; della stessa, tuttavia, non deve essere fatta menzione nei certificati richiesti dall’interessato, dal datore e dalla Pa.
Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione si sono da ultimo pronunciate rispetto alla questione concernente il dovere o meno di iscrivere il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, ex articolo 131-bis del Codice penale, nel casellario giudiziale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lettera f) del DPR n. 313/2002, per come modificato dall’articolo 4 del Decreto legislativo n. 28/2015.
L’Ufficio stampa della Cassazione, al momento, ha rilasciato un’informazione provvisoria - la n. 16 del 30 maggio 2019 - dove ha informato di quanto deciso dalle SS. UU.
Secondo il Massimo Collegio di legittimità, così, il provvedimento di archiviazione del reato per particolare tenuità del fatto deve essere iscritto nel casellario giudiziale.
Questo - si legge nella nota stampa - fermo restando che non ne deve essere fatta menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione.
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