L’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla parte lesa, qualora la medesima abbia chiesto di esserne informata, viola il diritto al contraddittorio con la conseguente nullità dell’eventuale decreto di archiviazione.
E nell’ambito di un procedimento penale per peculato, occorre tenere conto della connotazione plurioffensiva del delitto, la cui previsione è posta a tutela non solo del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, ma anche dei beni patrimoniali della stessa p.a. e dei soggetti privati.
Attraverso la fattispecie contestata, infatti, viene inferto un vulnus al concorrente interesse del privato, danneggiato dalla condotta appropriativa del pubblico ministero o dell’incaricato di pubblico servizio.
Così, anche il cittadino al quale la condotta di peculato abbia arrecato un danno riveste la qualità di persona offesa dal reato, legittimata, in quanto tale, a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero ed a ricevere, quindi, notizia di quest’ultima.
E’ quanto sancito dai giudici di Cassazione, nel testo della sentenza n. 46797 del 25 novembre 2015 e con cui è stato annullato il decreto di archiviazione disposto nell’ambito di un procedimento penale per peculato instaurato a carico dell’amministratore di sostegno di una coppia di anziani per asserita appropriazione indebita in danno del patrimonio del denunciante, figlio dei soggetti amministrati.
Quest’ultimo si era rivolto ai giudici di legittimità lamentando di non essere stato raggiunto da alcun avviso di archiviazione da parte del Pm.
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