Approvato il decreto per la regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero
Pubblicato il 27 gennaio 2014
Il Governo, come si apprende dal comunicato stampa del Consiglio dei ministri
n. 46 di venerdì 24 gennaio 2014, ha approvato il decreto sulla
voluntary disclosure, contenente le regole per l’emersione di capitali detenuti all’estero e l’eventuale loro rientro.
Non si tratta di un condono né di un nuovo scudo fiscale. Con l’entrata in vigore delle disposizioni, al momento congelate dall’Esecutivo, ci si troverà di fronte a dei nuovi reati penali, come per esempio quello dell’autoriciclaggio, per cui la decisione di regolarizzare i capitali non dichiarati detenuti all’estero deve avvenire attraverso una richiesta spontanea del contribuente e deve essere attentamente ponderata.
Le domande con la richiesta di ammissione alla procedura di emersione devono essere presentate dai contribuenti entro il 30 settembre 2015, direttamente all’Ucifi, l’ufficio del Fisco nato proprio con lo scopo di scoprire gli illeciti internazionali. Sono regolarizzabili le posizioni fino al 31 dicembre 2013.
Apparentemente, sembra un tempo molto ampio, ma, di fatto, non è così se si tiene conto dell’attività di ricostruzione economico-finanziaria necessaria ai fini del contraddittorio individuale che deve essere instaurato con le Entrate, e tenendo conto anche della necessità di ricostruire caso per caso le imposte che sono dovute per il rientro e quindi il costo dell’intera operazione.
A tal proposito, è da sottolineare che gli importi da versare possono differire molto a seconda che il non dichiarato sia recente oppure risalga a molte annualità precedenti.
Ciò che è evidente è l’obbligo di pagamento integrale di tutte le imposte dovute per gli anni accertabili, anche se è stato previsto un grosso sconto sulle sanzioni per le violazioni al quadro RW della dichiarazione dei redditi nel caso in cui si decida per la “trasparenza totale”.
Infatti, si può arrivare a pagare solo l’1% dei valori detenuti all’estero se si incarica la banca o la società estera di comunicare alle autorità italiane i documenti e le informazioni necessarie per risalire all’origine dei capitali; oppure solo lo 0,50% se i capitali sono stati portati in Paesi non considerati paradisi fiscali dall’Italia.
Per quanto riguarda, invece, le sanzioni connesse all’infedele od omessa dichiarazione dei redditi derivanti da attività estere, che sono pari al 100% o al 200% dell’imposte non dichiarate, non è prevista dalla legge la riduzione alla metà, mentre rimane applicabile la definizione agevolata delle stesse, con il pagamento di un sesto della sanzione, in caso di acquiescenza all’accertamento, oppure di un terzo, nel caso in cui le imposte da pagare siano definite come esito di un accertamento con adesione.
Scenari meno gravi vengono individuati nel caso di eredità risalenti nel tempo e mai dichiarate all’Amministrazione finanziaria, conti correnti di lavoratori frontalieri e investimenti mobiliari “statici”.
Le modalità di presentazione dell’istanza di collaborazione saranno definite con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione. Nel modello, che verrà fornito ufficialmente dal Fisco, si dovranno indicare tutte le consistenze detenute all’estero, le modalità di costituzione e trasferimento, i redditi prodotti e le persone che hanno contribuito a creare i patrimoni o hanno beneficiato di eventuali pagamenti.
Si tratta di una quantità di dati molto elevata che aumenta con l’aumentare delle disponibilità detenute all’estero, con gli apporti e le movimentazioni effettuate tenendo anche conto che la ricerca può spingersi fino ad un decennio addietro.
In caso di esibizione di documenti falsi o vengano fornite notizie non veritiere si rischia fino a sei anni di reclusione oltre al fatto di perdere gli effetti premiali dell’operazione di emersione.
È da ricordare, infine, che se il contribuente decide per la regolarizzazione questa interesserà l’intero patrimonio e non sarà possibile scegliere quanto mettere in regola, come invece avveniva con lo scudo fiscale.