E’ possibile che il reato di appropriazione indebita venga commesso dal mandatario senza rappresentanza qualora quest’ultimo si appropri dei beni ricevuti nel corso dell’esecuzione del mandato medesimo con l’animus di trattenerle per sé e di non ritrasferirle.
Questo, salvo il caso in cui lo stesso non abbia legittimo diritto di ritenzione in considerazione della natura del mandato a lui conferito – mandato in rem propriam – o limitatamente ai crediti, per soddisfarsi delle spese e dei compensi cui abbia diritto ai sensi dell’articolo 1721 del Codice civile.
E’ questo l’assunto che la Seconda sezione penale di Cassazione, con sentenza n. 43119 del 12 ottobre 2016 - ha enunciato in espressa integrazione del principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui risponde di appropriazione indebita il mandatario che, violando le disposizioni a lui impartite dal mandante, si appropri del denaro ricevuto per l’adempimento dell’incarico e lo utilizzi per propri fini e, quindi, per scopi diversi ed estranei agli interessi del mandante.
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