Configura un’appropriazione indebita la condotta dell’amministratore di una società di capitali che eroghi somme a terzi in violazione delle norme organizzative di questa e per realizzare un interesse esclusivamente personale, o comunque per fini extrasociali.
Questo anche in assenza di danno per i soci o se non risulti alcun dissenso di questi ultimi o non si sia verificato uno stato di insolvenza della società.
Il reato viene integrato anche quando l’erogazione sia destinata ad un partito politico o ad un esponente politico.
Ciò che risulta determinante per affermare la sussistenza del delitto in questione, infatti, è la verifica dell’interesse perseguito dal soggetto agente ed ossia, se questo sia un interesse estraneo allo scopo sociale o meno.
Così, va esclusa l’appropriazione indebita solo se l’interesse, quand’anche illecito, sia riconducibile, sia pure indirettamente, all’oggetto sociale.
E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione nel corposo testo della sentenza n. 39008 depositata il 20 settembre 2016.
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