Apprendistato. Parere degli enti bilaterali legittimo ma non vincolante

Pubblicato il 22 maggio 2012 Entrata pienamente in vigore la disciplina del contratto di apprendistato di cui al Dlgs n. 167/2011, a partire dal 25 aprile 2012, non sono mancate comunque difficoltà nel mettere in pratica le nuove disposizioni di legge, che hanno riformato la precedente normativa contenuta nel decreto legislativo n. 276/2003.

Il contratto di apprendistato, che dovrebbe rappresentare oggi il mezzo più diretto e facile per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, non riesce a decollare soprattutto a causa di una serie di cattive interpretazioni del disposto normativo che hanno favorito il proliferare di modi di operare non in linea con la vigente normativa e che, piuttosto che favorire la diffusione dell’istituto, ne stanno minando la sua corretta operatività.

In quest’ottica si inserisce la circolare n. 10/2012 del 21 maggio della Fondazione studi consulenti del lavoro – titolata: «Contratto di apprendistato – rilascio del parere di conformità previsto dai ccnl di settore» - con cui si cerca di fare il punto sugli aspetti più critici della nuova disciplina.

In particolare, la norma di legge prevede il rilascio del parere di conformità da parte degli Enti bilaterali che in alcuni casi possono anche subordinare il loro nulla osta al pagamento della quota di iscrizione delle aziende agli Enti stessi.

La disposizione ha suscitato non poche perplessità, con il risultato di incoraggiare l’intervento chiarificatore della Fondazione circa la legittimità di alcune clausole contrattuali collettive.

Sull’argomento, la circolare n. 10/2012 cerca di fare chiarezza specificando come sulla base delle norme introdotte dal Testo unico, il parere dell'Ente bilaterale sul piano formativo non può avere carattere vincolante: il suo rilascio, dunque, può aiutare a rispettare le norme collettive, ma non può condizionare la stipula o la validità del contratto di lavoro. In nessun caso, il parere dell’ente bilaterale è da considerarsi obbligatorio.

Infatti, anche se l’intento del legislatore era quello di affidare alla contrattazione collettiva la definizione della durata e delle modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, ciò non vuol dire che sia stata delegata anche la modalità di controllo della congruità del percorso formativo, la quale rimane di competenza degli organi ispettivi e del giudice.

Ne consegue che il parere di conformità previsto da alcuni CCNL, anche se legittimo sul piano contrattuale associativo non è da ritenersi vincolante per le aziende ai fini della legittima costituzione del contratto di lavoro di apprendistato.

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