Apprendistato. Le Regioni non possono abbassare l’età minima dell’obbligo scolastico

Pubblicato il 25 novembre 2010 L’Apprendistato è stato recentemente qualificato da alcune leggi regionali come una “formazione formale esterna” all’azienda e in quanto tale si ritiene possa essere svolto da chi ha compiuto il quindicesimo anno di età e non è in possesso di una qualifica professionale.

Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 334 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità degli art. 25, commi 1 e 2, e 28, comma 1, della legge della regione Abruzzo n. 30/2009, che appunto disciplina l'apprendistato. Tale legge regionale, secondo la Consulta, fissando il limite anagrafico ai 15 anni per l'accesso dei giovani in azienda, è uscita dal campo della formazione professionale e ha invaso quello delle regole generali sull’istruzione, che sono di competenza esclusiva del legislatore nazionale. Quindi, dato che la legge nazionale (Finanziaria 2007) ha fissato a 16 anni l’obbligo scolastico, le regioni non possono intervenire per abbassarlo contravvenendo alla volontà del legislatore nazionale di estendere a dieci anni l'obbligo di istruzione, da assolvere nel percorso liceale o in quello di istruzione e formazione professionale.
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