Agevolate le assunzioni di lavoratori con contratto di apprendistato. La Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019), infatti, all’art. 1, co. 18 ha previsto un esonero totale dai contributi previdenziali per le aziende che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori pari o inferiore a nove. Quest’ultimi, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, possono inserire nell’organico aziendale apprendisti senza pagare i contributi INPS per i primi tre anni.
L’esonero, però, non è operativo per tutte e tre le tipologie d’apprendistato ma unicamente per quelli cd. “di primi livello”, ossia per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Inoltre, sempre in tema di sgravi contributivi, è stata disposta, da una parte, la proroga, fino al 31 dicembre 2020, dell’esonero under 35 di cui all'art. 1, co. da 100 a 108 e da 113 a 115, della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) e, dall’altra, l’abrogazione dell’esonero contributivo under 35 di cui dall’art. 1-bis del D.L. n. 87/2018 (cd. “Decreto Dignità”), convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2018;
Lo sgravio contributivo è pari al 100% dei contributi totali dovuti dal datore di lavoro. In altre parole viene azzerata l’aliquota del 10%, prevista dall’art. 1, co. 773, della L. n. 296/2006, per i primi tre anni di contratto. Quindi, per i primi 36 mesi dall’assunzione il datore di lavoro versa esclusivamente l’1,61% a titolo di contribuzione NASpI.
Dal quarto anno, invece, riprende la normale contribuzione che prevede un’aliquota dell’11,61% (10% + 1,61%). Laddove l’azienda abbia almeno 9 dipendenti, i datori di lavoro potranno godere solamente di uno sgravio contributivo di 5 punti percentuali sull’aliquota del 10%, come previsto dalla L. n. 296/2006.
Alla luce dell’eliminazione dell’esonero contributivo under 35 previsto dal cd. “Decreto Dignità”, all’art. 1, co. 10 della L. n. 160/2019 il legislatore ha prorogato, anche per il 2020, lo sgravio previdenziale di cui all'art. 1, co. da 100 a 108 e da 113 a 115, della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).
Esso prevede, per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di assunzione, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi, quindi, premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, eventualmente riparametrato ove applicato su base mensile.
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