Applicazione del regime del margine con buona fede

Pubblicato il 13 settembre 2017

L’applicazione del regime del margine richiede che il beneficiario, rivenditore di veicoli usati, dimostri la buona fede qualora sia contestata l’evasione fiscale.

Questo quanto contenuto nella sentenza della Corte di cassazione, a Sezioni Unite, n. 21105 del 12 settembre 2017.

Si ricorda che dal punto di vista fiscale vige un regime particolare applicabile alle cessioni di beni di occasione, oggetti d’arte, da collezione, per il quale ai beni, se reimpiegati nello Stato originario o previa riparazione, si applica l’Iva per la rivendita pari alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all’acquisto, in aggiunta alle spese di riparazione.

Si richiede che, per l’applicazione del regime del margine, il bene sia acquistato da un soggetto che non ha potuto detrarre l’Iva pagata a monte e quindi si è caricato integralmente dell’imposta.

Nel momento in cui l’amministrazione fiscale ritiene che il contribuente abbia fruito del regime del margine in modo indebito, deve addurre elementi specifici e concreti a sostegno dell’accertamento ed il contribuente ha l’onere di fornire la prova contraria.

In particolare, specifica la sentenza n. 21105/2017, il cessionario deve dimostrare la sua buona fede consistente nell’assenza di consapevolezza di partecipare a un'evasione fiscale nonchè di aver adottato la massima diligenza al fine di evitare di essere coinvolto in tale reato.

Tra le precauzioni che un cessionario di veicoli d’occasione deve adottare rientra l’esame dello “storico” del veicolo, con rifermento ai precedenti intestatari risultanti dalla carta di circolazione.

 

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