Applicazione dei minimi previsti dai CCNL dello Stato ospitante nei distacchi intraUE
Pubblicato il 13 febbraio 2015
La Corte di Giustizia UE, nella
causa C-396/13,
sentenza del 12 febbraio 2015, si è occupata della questione relativa alla
retribuzione spettante ai lavoratori nell’ambito dei
distacchi intracomunitari.
Il problema è stato sollevato a proposito di distacchi di lavoratori polacchi in un cantiere finlandese ai quali non era stata concessa la retribuzione spettante in base ai contratti collettivi finlandesi, applicabili a norma del diritto dell’Unione, anche se fruivano di alloggio, buoni pasto, gratifica per ferie, indennità giornaliera e indennità per il tragitto dall’alloggio al cantiere e viceversa.
I Giudici di Lussemburgo hanno sostenuto che la Direttiva
96/71/CE mira a garantire una
leale concorrenza tra le imprese nazionali e quelle che svolgono una prestazione di servizi transnazionale, imponendo a queste ultime di riconoscere ai loro dipendenti, in una limitata serie di materie, le condizioni di lavoro e di occupazione stabilite nello Stato membro ospitante.
Inoltre, la stessa Direttiva ha lo scopo di garantire ai lavoratori distaccati l’applicazione delle
norme di protezione minima dello Stato membro ospitante per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione nel periodo in cui gli stessi svolgono temporaneamente un’attività lavorativa sul territorio di tale Stato membro.
Per quanto sopra, ai lavoratori distaccati in Paesi intracomunitari
vanno applicati i minimi retributivi previsti dai pertinenti contratti collettivi dello Stato membro ospitante.
Di tale salario minimo è da considerarsi
parte integrante:
- un’
indennità giornaliera a condizioni identiche a quelle cui è subordinata l’inclusione di tale indennità nel salario minimo versato ai lavoratori locali;
- un’
indennità per il tragitto giornaliero dall’alloggio al luogo di lavoro e viceversa;
- la
gratifica per ferie che deve essere accordata ai lavoratori distaccati per la durata minima delle ferie annuali retribuite.
Al contrario
non deve essere considerato un elemento del salario minimo:
- l’accollo dei
costi di alloggio;
- un’indennità concessa sotto forma di
buoni pasto distribuiti ai lavoratori.