Applicazione degli ISA, esclusi i redditi agrari

Pubblicato il 19 ottobre 2019

Un imprenditore titolare di due tipologie di redditi differenti, agrario e d’impresa, rientranti nel medesimo studio ISA, può ritenere uno dei due redditi escluso dall’applicazione degli indici di affidabilità fiscale? Il quesito è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 418 del 18 ottobre 2019, stabilendo che il reddito agrario non rientra nel campo di applicazione ISA, in quanto non si tratta di attività di impresa o di lavoro autonomo.

Tali indici, infatti, sono stati istituiti per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni. Ne deriva che il reddito agrario rientra in una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA, poiché appartenente a categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA.

Applicazione degli ISA, cause di esclusione

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), introdotti dall'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni in L. n. 96/2017, al co. 6 prevedono determinate cause di esclusione. In particolare, gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:

Il richiamo ai ricavi di cui all'art. 85, co. 1, o ai compensi di cui all'art. 54, co. 1, del Dpr. n. 917/1986 - quale termine di riferimento per individuare i limiti di applicazione degli ISA - consente di ritenere che l'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, quando dispone che gli indici sintetici di affidabilità fiscale siano istituiti per gli esercenti "attività di impresa, arti o professioni", si riferisca ai soli soggetti che dichiarano:

Applicazione degli ISA, il parere dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso di un imprenditore titolare di due redditi, uno agrario e l’altro d’impresa, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che quello agrario (determinato sulla base di quanto disposto dall'art. 32 del TUIR), non rientra nel campo di applicazione ISA, in quanto non si tratta di attività di impresa o di lavoro autonomo.

Ai fini dei predetti indici, dunque, si è in presenza di un'unica attività il cui reddito è determinato ai sensi dell'art. 55 del TUIR (reddito d'impresa), in relazione all'effettivo esercizio della quale troverà applicazione il relativo indice sintetico di affidabilità.

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