In caso di appalto irregolare, gli enti previdenziali sono legittimati a proporre un’azione finalizzata ad accertare e far valere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra committente e lavoratore.
Ad avvalorare queste conclusioni depongono:
E' quanto precisato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 26588 del 14 settembre 2023, nel pronunciarsi su una vicenda avente ad oggetto la legittimità di alcune cartelle esattoriali emesse per contributi non versati, riguardanti la posizione dei dipendenti di una Snc che, in forza di contratti d’appalto considerati irregolari in sede d’ispezione, avevano lavorato per due diverse Srl.
La Corte d'appello, in proposito, aveva respinto la domanda avanzata dall'INPS ritenendo che solo il lavoratore potesse chiedere la costituzione d’un rapporto di lavoro alle dipendenze di chi avesse utilizzato la prestazione, nelle ipotesi, come quella di specie, di appalto irregolare.
L'Ente previdenziale aveva impugnato tale assunto davanti alla Corte di legittimità.
Secondo la difesa dell'INPS, infatti, la Corte territoriale aveva errato nell’escludere la sua legittimazione a richiedere dai committenti il pagamento dei contributi non versati riguardo a lavoratori - formalmente assunti da imprese che eseguivano per loro conto lavori in appalto, ma sostanzialmente propri dipendenti - per il solo fatto che questi ultimi non avevano chiesto la costituzione del rapporto di lavoro.
La Corte di cassazione ha giudicato fondato il predetto rilievo, dopo aver richiamato, sul punto, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità.
In tema di omesso versamento dei contributi previdenziali - si legge nella decisione - l’accertamento della natura fittizia del rapporto con il datore di lavoro interposto, da cui discende il potere dell’ente previdenziale di applicare le relative sanzioni, costituisce oggetto di questione pregiudiziale, di cui il giudice può conoscere in via incidentale.
Va esclusa, in tale contesto, la necessità di una previa azione del prestatore di lavoro, volta all’accertamento dell’interposizione fittizia e alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore.
Con particolare riguardo all’appalto irregolare, sussiste la legittimazione dell'INPS ad avanzare un’azione finalizzata a far valere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra committente e lavoratore.
Del resto, l'azione dell’ente previdenziale terzo - finalizzata ad accertare in fatto, come detto, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l’utilizzatore e il lavoratore - trova la sua causa petendi nell’art. 2094 cod. civ. e non nel D. Lgs. n. 276/2003, anche perché la formula utilizzata da tale ultimo decreto, lungi dal configurare una sanzione strutturalmente diversa dal passato, rappresenta una diversa descrizione del medesimo meccanismo sanzionatorio.
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