Appalto e sicurezza. Da considerare anche il rischio da interferenza
Pubblicato il 10 febbraio 2015
In materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, di
valutazione del rischio di cui all'articolo 26 del Decreto legislativo n.
81/2008 nell'ambito di un
contratto di appalto, il datore di lavoro committente deve
tenere conto della
presenza di ditte o di lavoratori autonomi terzi operanti
all'interno dell'ambiente di lavoro in
concomitanza dell'espletamento dei lavori affidati in appalto.
Nel fornire, ossia, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività, occorre prendere
in considerazione anche
il rischio interferente con l'esecuzione dell'
appalto interno, derivante dalla presenza di ulteriori ditte edili.
E' il principio sancito dai giudici di Cassazione con sentenza n.
5857 depositata il 9 febbraio 2015.