Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha firmato il decreto che dispone la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili in conseguenza della sottoscrizione, dell’Accordo collettivo da parte delle organizzazioni più rappresentative del settore avvenuto in data 10 settembre 2020.
La verifica fa riferimento all’incidenza della manodopera in relazione alla tipologia di intervento realizzato nel settore edile nell’ambito dei lavori pubblici e privati effettuati da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro realizzazione.
Le disposizioni del decreto si applicano al settore dell’edilizia e attività affini, che si trovano in un rapporto di connessione diretta e funzionale con l’attività svolta dall’impresa affidataria dei lavori e per le quali viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale dell’edilizia, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per quanto attiene i lavori privati le disposizioni del decreto si applicano a tutte le opere il cui valore è uguale o superiore a settantamila euro.
Durante la prima fase di applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata è calcolata riferendosi agli indici minimi di congruità relativi alle singole tipologie di lavori.
Si specifica che ai fini della verifica sarà necessario tenere conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente.
La dichiarazione dovrà indicare:
Qualora si dovessero verificare variazioni da parte del committente in riferimento ai lavori oggetto di verifica, l’impresa dovrà dimostrare la congruità della manodopera impiegata in relazione al nuovo valore definito dalle modifiche apportate.
La Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente rilascia l’attestazione di congruità entro dieci giorni dall’avvenuta richiesta, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente.
In riferimento ai lavori pubblici, il committente o l’impresa affidataria richiederà la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata sull’opera complessiva al momento della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, ancor prima di determinare il saldo finale dei lavori. Diversamente per i lavori privati, l’erogazione del saldo finale da parte del committente avverrà dopo la dimostrazione della congruità dell’incidenza della manodopera.
Gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata saranno resi disponibili tramite un sistema di interscambio delle informazioni istituito da apposita convenzione tra Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Inps, l’Inail e la Commissione Nazionale delle Casse Edili, congiuntamente ai dati relativi all’oggetto e alla durata del contratto, ai lavoratori impiegati e alle relative retribuzioni, necessari al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Entro dodici mesi dall’adozione del decreto, la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'Inps e l'Inail, predispongono un sistema di interscambio delle informazioni mediante cooperazione applicativa, utile ad integrare anche la banca dati.
Nel caso in cui la congruità non potrà essere attestata per difformità riscontrate, la Cassa Edile/Edilcassa, le comunicherà all’impresa affidataria e la inviterà a regolarizzare la propria posizione tramite il pagamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo equivalente alla differenza di costo del lavoro dovuta per il raggiungimento della percentuale stabilita per la congruità. Al fine di ottenere il rilascio dell’attestazione la regolarizzazione dovrà avvenire entro e non oltre quindici giorni, decorsi i quali sarà comunicato ai soggetti richiedenti l’esito negativo della verifica con l’indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.
Successivamente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
Si specifica che l’attestazione sarà ugualmente rilasciata mediante previa idonea giustificazione del direttore dei lavori qualora la differenza accertata rispetto agli indici di congruità sia uguale o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera. L’impresa affidataria risultante difforme potrà dimostrare il raggiungimento della percentuale stabilita per la congruità, tramite l’esibizione di una documentazione che attesti i costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, come previsto nell'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
In assenza di regolarizzazione, l’inidoneità della verifica in riferimento alla singola opera, pubblica o privata, avrà incidenza, dalla data di emissione, sulle seguenti verifiche di regolarità contributiva, ostacolando, in tal senso, il rilascio del DURC online.
Le nuove disposizioni si applicano ai lavori edili, per i quali la denuncia di inizio lavori decorra dal 1° novembre 2021.
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