Con la nota n. 97 del 21 gennaio 2021, l’INL ha risposto ai dubbi in merito alle istanze di certificazione di contratti di appalto stipulati da consorzi. Sul punto, l’Istituto ha chiarito che la certificazione non potrà produrre effetti per le imprese che abbiano aderito al consorzio in un momento successivo e che siano intervenute al contratto d’appalto in corso d’opera, a causa delle mancate valutazioni di idoneità da parte della Commissione per il giudizio di genuinità del contratto.
L’INL ha fornito chiarimenti in ordine al processo di certificazione di contratti di appalto stipulati da consorzi, la cui esecuzione venga affidata ad alcune delle società consorziate. In particolare, è stato chiesto all’INL se la certificazione di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 276/2003 possano estendersi anche alle consorziate che, pur non avendo richiesto la certificazione, siano le effettive esecutrici del contratto di appalto.
Si ricorda, sul punto, che la commissione di certificazione è chiamata a verificare se l’appaltatore possa eseguire il servizio assumendo il rischio della sua gestione ed organizzando i mezzi necessari, secondo quanto disposto dall’art. 29, co. 1 del D. Lgs. n. 276/2003. La natura e le caratteristiche dell’appalto dovranno essere valutate in concreto tanto più in quei casi in cui si tratti di cd. “appalti labour intensive”, nei quali potrebbe mancare l’apporto di mezzi e dotazioni materiali da parte dell’appaltatore.
Ciò detto, l’indagine di “genuinità” del contratto di appalto da effettuare in sede di certificazione nel caso in cui la parte stipulante sia un consorzio, deve riguardare non solo il consorzio ma anche le imprese consorziate già individuate nel medesimo contratto da certificare, trattandosi dei soggetti chiamati a dare esecuzione all’appalto e nei cui confronti la certificazione produrrà i suoi effetti. Ciò anche laddove l’istanza di certificazione provenga dal solo consorzio.
Ne consegue che la certificazione del contratto di appalto non potrà produrre effetti nei confronti di imprese che abbiano, in un momento successivo alla certificazione, aderito al consorzio e siano intervenute in corso d’opera nell’esecuzione del contratto di appalto.
Allo stesso modo, nel caso in cui, in corso d’opera, intervengano altre imprese che, benché fossero già consorziate al momento della stipula dell’appalto e della sua certificazione, non siano state individuate nel contratto certificato quali esecutrici dello stesso e rispetto alle quali, quindi, la Commissione non abbia effettuato le necessarie verifiche.
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