Nel rito speciale appalti, non è corretto affermare che il dimezzamento del termine per ricorrere ex art. 120 c.p.a. (trenta giorni anziché sessanta), riguardi solo i giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, risultando la norma applicabile a tutti gli atti che concernono le procedure di affidamento dei contratti pubblici, ivi compresi quelli che intervengono nell’eventuale fase di sostituzione del contraente.
Ed invero, anche in relazione a tali atti, ricorre quell’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e di celere definizione delle controversie che è alla base del dimezzamento del termine per impugnare.
Ne consegue che il diniego di autorizzazione al subentro, nella specie espresso dall’amministrazione appaltante, va impugnato nel termine breve di trenta giorni.
A stabilirlo, il Consiglio di Stato, Sezione quinta, con sentenza n. 2119 del 5 maggio 2017, nell’ambito di una controversia insorta per l’affidamento, da parte di un Comune, dell’appalto per la riqualificazione di un complesso edilizio, ove l’affidataria aveva successivamente ceduto in affitto il ramo d’azienda afferente l’esecuzione dei lavori e la s.r.l. cessionaria aveva avanzato apposita richiesta (rifiutata dall’amministrazione) per subentrare nell'appalto.
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