Ai sensi della normativa europea in materia di appalti pubblici, un ricorso principale proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia o delle norme che traspongono tale diritto, e diretto a ottenere l’esclusione di un altro offerente, non può essere dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale presentato da detto altro offerente.
E’ questa la corretta interpretazione dell’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE.
Lo precisano i giudici della Corte di giustizia Ue nel testo della sentenza pronunciata il 5 aprile 2016 con riferimento alla causa C-689/13.
Nella medesima decisione viene, altresì, evidenziato come l’articolo 267 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) deve essere interpretato nel senso che:
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