L’attuale, vigente, disciplina in materia di appalti pubblici – D.Lgs. n. 50/2016 – amplia le fattispecie che assumono rilievo ai fini dell’estromissione dei concorrenti, giacché l’art. 80 prevede l’esclusione dalla gara quando “la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità od affidabilità”. Tra questi, rientrano “le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne abbiano causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero che abbiano dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.
Il legislatore, in altri termini, ha esteso alle condotte anteriori all’esecuzione del contratto – si tratti della stessa o di altre gare – le ipotesi rivelatrici della scarsa affidabilità professionale dell’impresa ed ha conseguentemente accresciuto le informazioni che il concorrente deve fornire in sede di partecipazione alle selezioni, allorché è tenuto a dichiarare – indicandole specificatamente – di non trovarsi nelle condizioni di esclusione sopra indicate (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016).
E’ tutto quanto ha precisato il Tar per la Campania, Sezione ottava, con sentenza n. 4532 del 27 settembre 2017, respingendo il ricorso di una società, estromessa da una gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia. A parere dei Giudici amministrativi, detta esclusione deve ritenersi giustificata, in quanto l’impresa – che si era dapprima aggiudicata il servizio – avrebbe dovuto dichiarare alla stazione appaltante di essere precedentemente incorsa in un’esclusione da analoga gara (presso altra stazione appaltante) motivata dall’insussistenza del requisito di regolarità fiscale. Ciò allo scopo di consentire all’Amministrazione di valutare se quell’estromissione e la condotta ivi osservata (dichiarazione ingannevole o inesatta) potessero rivelare un’ipotesi ascrivibile al “fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione” ovvero riconducibile al “omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione” ed, in quest’ottica, dunque integrare un grave illecito professionale.
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