Le disposizioni della Legge n. 49/2023 sull'equo compenso delle prestazioni professionali non devono essere considerate imperative ed eterointegrative della lex specialis di gara.
Al contrario, tali disposizioni devono essere viste come principi direttivi per la valutazione di congruità dei ribassi delle offerte economiche.
E' soltanto all’esito della verifica di anomalia che si rende compiutamente e concretamente apprezzabile, entro il contesto complessivo dell’offerta economica scrutinata, la voce corrispondente alle remunerazioni spettanti ai professionisti incaricati dall’impresa concorrente.
Lo ha puntualizzato il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione di Salerno, con sentenza n. 1494 del 16 luglio 2024.
Nella decisione, il TAR evidenzia i limiti intrinseci ed estrinseci di compatibilità tra la disciplina dei contratti pubblici e quella sull'equo compenso.
Secondo il giudice amministrativo, queste due normative incidono su ambiti differenti e hanno finalità diverse, che non sono perfettamente coincidenti né omogenee.
La compatibilità è stata reinterpretata dall'ANAC come un'integrazione piuttosto che una deroga, in modo da mantenere l'essenza concorrenziale dei contratti pubblici, di derivazione europea.
Il TAR Campania sottolinea che è attraverso il subprocedimento di verifica dell’anomalia che la stazione appaltante deve misurare l’iniquità del compenso, e non mediante un rigido vincolo tabellare imposto a monte.
La stazione appaltante, in tale contesto, deve considerare le disposizioni della Legge n. 49/2023 come principi direttivi nella valutazione della congruità delle offerte economiche, senza cristallizzare i compensi con parametri tabellari rigidi.
La sentenza del TAR Campania è in linea con l'orientamento espresso dall'ANAC nell'atto del presidente del 19 aprile 2024, che considera l'equo compenso come un'integrazione al sistema dei contratti pubblici, piuttosto che una deroga.
Per il TAR Campania la specialità del sistema dei contratti pubblici non consente l'eterointegrazione automatica delle disposizioni sull'equo compenso.
Queste disposizioni devono essere utilizzate come principi guida per la valutazione della congruità delle offerte economiche ma non valgono come norme imperative.
La posizione del TAR si discosta rispetto alla posizione del TAR Lazio e del TAR Veneto, che avevano invece interpretato le norme sull'equo compenso come imperative e vincolanti, escludendo in radice le offerte che non le rispettavano.
Sintesi del Caso | Una società ha presentato ricorso contro l'aggiudicazione di un appalto. Il ricorso contestava l'aggiudicazione per presunte irregolarità, inclusa la violazione del principio di equo compenso. |
Questione Dibattuta | Se le disposizioni della Legge n. 49/2023 sull'equo compenso siano imperative ed eterointegrative della lex specialis di gara, imponendo un vincolo tabellare rigido che escluderebbe le offerte con ribassi sui compensi professionali. |
Soluzione del TAR | Il TAR Campania ha stabilito che le disposizioni sull'equo compenso non sono imperative ed eterointegrative della lex specialis di gara. Queste disposizioni devono essere utilizzate come principi guida per la valutazione della congruità dei ribassi, valutati attraverso il subprocedimento di verifica dell’anomalia. |
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