Appalti, la scelta dell’impresa investe anche le norme antinfortunistiche

Pubblicato il 29 agosto 2014 Il datore di lavoro che si avvale di un'impresa appaltatrice per effettuare lavori all'interno dell'azienda è tenuto ad un duplice obbligo di verifica nei confronti della stessa impresa: da una parte, infatti, deve accertare l’idoneità tecnico/professionale di quest’ultima rispetto al lavoro che dovrà svolgere, dall’altra, è obbligato a informare l’azienda dei rischi specifici che si potranno incontrare nell’ambiente di lavoro.

A sancirlo la Corte di Cassazione nella sentenza n. 36268 depositata in data 28 agosto 2014.

Idoneità impresa appaltatrice

La Corte è arrivata alla suddetta conclusione a seguito della condanna di un datore di lavoro e del responsabile delegato della sicurezza della ditta committente per aver causato in cooperazione colposa al dipendente di una società appaltatrice lesioni personali gravi per imperizia, imprudenza e inosservanza delle norme di prevenzione infortuni.

Il responsabile della sicurezza aveva avanzato ricorso sostenendo che è dubbio il fatto che la valutazione dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice debba investire anche il profilo della sicurezza.

La Suprema Corte, rigettando il ricorso, sottolinea come le disposizioni di cui agli articoli 7 e 26 del Dlgs 81/08 non lasciano dubbi sul fatto che il datore di lavoro sia tenuto al doppio obbligo. La finalità della norma, infatti, è proprio quella di garantire la sicurezza del lavoro nella particolare circostanza in cui determinate attività vengono affidate in appalto e si svolgano nei locali dell'impresa committente.

La scelta di una impresa appaltatrice piuttosto che di un’altra si fonda non solo sulle competenze tecniche della stessa, ma anche sulla considerazione di evitare che attraverso la stipula del contratto di appalto possano essere affidate al lavoratore mansioni che possano creare un rischio per la propria sicurezza.
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