Appalti: cause di esclusione per violazioni fiscali

Pubblicato il 13 ottobre 2022

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha individuato i limiti e le condizioni per l’operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, ai sensi del Dlgs n. 50/2016, art. 80, comma 4 (codice degli appalti).

Violazioni degli obblighi

Dunque, il decreto del 28 settembre 2022 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022 – identifica come inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:

Esclusione da appalti. Soglie di gravità

ATTENZIONE: Ai sensi dell’articolo 3 del decreto 28 settembre 2022, si considera grave l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore al 10% del valore dell’appalto.

Si precisa che, in caso di appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità viene rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico partecipa.

Invece, per il subappalto o la partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio viene rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico.

NOTA BENE: l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.

Violazione non definitivamente accertata: concetto

Il decreto in oggetto, inoltre, specifica che la violazione grave si considera non definitivamente accertata – pertanto valutabile per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici - quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.

Le violazioni non portano all’esclusione dall’appalto se, in relazione alle stesse, è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, fino all'eventuale riforma della stessa o fino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

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