Al partecipante alla gara d’appalto non può essere negato, dall'Amministrazione aggiudicatrice, l’accesso alla documentazione amministrativa della parte controinteressata, in ragione del fatto che siano spirati i termini per proporre ricorso giurisdizionale avverso l’ammissione in gara dell’aggiudicataria (ex art. 120 comma 2 bis D.Lgs. n. 104/2010).
Lo ha stabilito il Tar Lazio, Sezione terza, accogliendo le ragioni di una società partecipante ad una procedura di gara indetta dal Ministero dei trasporti. Detta società, classificatasi al secondo posto, rivolgeva istanza al Ministero, chiedendo l’accesso, oltre agli altri documenti di gara, alla documentazione costituente l’offerta dell’aggiudicataria. L’accesso veniva dapprima differito dall'Amministrazione fino alla conclusione della procedura di gara, ed in seguito negato sul presupposto che non era stato notificato alcun ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 120 c.p.a.
Orbene, il Collegio amministrativo romano non ha ritenuto condivisibile l’assunto del Ministero resistente, secondo cui l’accesso alla documentazione amministrativa è consentito solo fino a quando non sia spirato il termine per proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 120 c.p.a. e che, una volta spirato, si ricadrebbe nei limiti di cui all’art. 53 comma 2 D.Lgs. 50/2016 (secondo cui l’accesso alle offerte degli altri concorrenti è differito fino al momento dell’aggiudicazione).
Ora, seguendo il ragionamento della stazione appaltante, si arriverebbe al paradosso che l’accesso alla documentazione amministrativa presentata in sede di gara, goda di un regime diversificato in ragione del trascorrere del tempo; nel senso che all'inizio detta documentazione è accessibile, mentre, una volta scaduto il termine di cui all'art. 120 comma 2 bis c.p.a., diventa non più ostensibile fino a quando non sia stato adottato il provvedimento definitivo di aggiudicazione della gara.
Una tale interpretazione risulta irragionevole tanto più se rapportata alle esigenze tipiche del diritto di accesso, che costituisce applicazione del principio di trasparenza. Del resto la richiesta di accedere alla documentazione amministrativa anche in questa fase di aggiudicazione provvisoria (o meglio, proposta di aggiudicazione secondo il Nuovo Codice appalti), non può essere subordinata alla sola tutela giurisdizionale, in quanto il solo fatto di aver partecipato alla gara costituisce di per sé un valido motivo per giustificare l’accesso alla suindicata documentazione.
Sulla scorta di detti ragionamenti, il Tar Lazio, con sentenza n 3971 del 28 marzo 2017, ordina all'Amministrazione resistente di consentire alla ricorrente l’accesso alla documentazione amministrativa presentata in sede di gara dalla parte controinteressata, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
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