A seguito della recente pubblicazione in G.U. n. 243 del 17 Ottobre 2017, è entrato pienamente in vigore dal giorno seguente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2017, n. 150, attuativo dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE volontaria), misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.
Disciplina le modalità di accesso all’anticipo pensionistico volontario nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato, previsto dalla legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232, G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016).
APE sta per “anticipo pensionistico”. Ve ne possono essere due tipologie:
NB! Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2017, n. 150, qui analizzato, disciplina la fattispecie dell’APE volontaria, pertanto il contenuto di tale articolo riguarda tale istituto e non anche l’APE sociale, che presenta differenti requisiti di accesso e differenti caratteristiche. |
Come specificato dalla normativa sopra richiamata, potranno presentare domanda di APE volontaria i lavoratori iscritti:
Restano, invece, esclusi dalla possibilità di accedere all’anticipo pensionistico:
Guardando al requisito anagrafico, al fine di richiedere l’accesso al prestito erogato dagli istituti di credito, per andare in pensione anticipata occorrerà aver maturato:
L'APE non può essere richiesta nei seguenti casi:
NB! Pur essendo in vigore, la disciplina in esame non è ancora operativa, in quanto risulta mancante la convenzione tra ABI ed ANIA, da stipulare entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in G.U. Per tale ragione, è stata prevista l’efficacia retroattiva del provvedimento, in quanto coloro che presenteranno l’istanza per accedere all’APE, avendo maturato i requisiti richiesti a partire dal 1° maggio, avranno la possibilità di beneficiare pure degli arretrati. |
L’anticipo pensionistico consiste, in buona sostanza, nell’erogazione di un prestito su una base di 12 mensilità, che può avvenire fino a 43 mesi prima dell’accesso alla pensione ordinaria, tenendo presente che sarà poi automatico il passaggio dall’APE volontaria alla pensione, non appena maturati i requisiti di legge.
Segnatamente, la restituzione del prestito - in un massimo di 20 anni - avverrà attraverso la decurtazione dall’assegno pensionistico a partire dalla data di perfezionamento del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione ordinaria; di conseguenza, l’assegno di pensione sarà erogato al netto dell’importo da rendere all’istituto di credito finanziatore (la pensione futura, tolto l’importo del prestito da restituire, non dovrà risultare più bassa di un quarto del trattamento minimo, ad oggi pari a 702 euro mensili).
Ad ogni modo, si fa presente che i percettori dell'APE possono fare domanda di estinzione anticipata parziale o totale del finanziamento all'istituto finanziatore, tramite il sito istituzionale dell'INPS.
NB! Oltre alla restituzione delle rate del prestito, sull’importo netto della pensione peseranno:
In definitiva, secondo le stime degli esperti, ogni anno di anticipo dovrebbe penalizzare la pensione del 4,2 - 4,6%; tuttavia, le stime esatte saranno disponibili solo dopo che saranno conclusi gli accordi quadro con banche e assicurazioni. |
Come specificato dal decreto, l’importo minimo della quota di APE ottenibile è pari a 150 euro mensili, mentre l’importo massimo non può oltrepassare le seguenti soglie, stabilite in base alla durata dell’erogazione dell’APE:
A tale proposito, si specifica che le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
NB! Nel caso in cui il pensionato dovesse decedere prima del pagamento delle rate dell’APE volontaria, l’assicurazione liquiderà l’importo alla banca, senza ripercussioni sulla pensione di reversibilità ai superstiti. |
La domanda di APE va presentata all’Inps, da chi possiede il pin dispositivo o lo spid (identità unica digitale) di secondo livello, in modalità telematica, altrimenti tramite patronato, contestualmente alla domanda di pensione di vecchiaia, corredata dalla seguente documentazione:
Ulteriori informazioni da fornire nella procedura telematica per accedere all’APE volontaria, sono:
Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto all'APE, l'INPS comunica al richiedente - per via telematica tramite il sito istituzionale - l’esito positivo o il rigetto.
Il decreto del 4 settembre 2017, n. 150, prevede la possibilità per i datori di lavoro del settore privato, per gli enti bilaterali o per i fondi di solidarietà settoriali con il consenso del richiedente, di incrementare il montante contributivo maturato dal richiedente, versando all’INPS in unica soluzione - al momento della richiesta dell’APE - un contributo non inferiore, per ciascun anno o sua frazione di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all’importo della retribuzione percepita dal lavoratore prima del pensionamento.
In questo modo, incrementando il valore della pensione, il lavoratore compenserà parte della riduzione dell'assegno dovuta agli oneri di restituzione del prestito finanziario.
Da ultimo, si precisa che l'APE volontaria potrà essere abbinata anche ad una RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) per chi ha aderito a forme di previdenza integrativa e decide di riscuotere, in modo agevolato, l'intero o parte del capitale accumulato nel fondo integrativo oppure all'APE sociale per finanziare la quota aggiuntiva della pensione lorda superiore a 1.500 euro al mese.
Qualora si verificassero le seguenti ipotesi, il decreto del 4 settembre 2017, n. 150, prevede l’intervento del fondo di garanzia, che garantisce l'80% del debito residuo:
NB! Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), e come sottolineato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2017, n. 150, gli interventi del fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza, in caso di inadempimento da parte del fondo stesso. |
QUADRO NORMATIVO
Legge n. 92 del 28 giugno 2012 Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 150 del 4 settembre 2017 |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".