Ape sociale, prorogato per il 2021

Pubblicato il 11 gennaio 2021

Prorogato il termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021. Il differimento del termine è stato introdotto dall’art. 1, co. 339 e 240 della L. n. 178/2020 (cd. “Legge di Bilancio 2021”). A tal fine, il Governo ha stanziato:

A darne notizia è l’INPS, con il Messaggio n. 62 dell’8 gennaio 2021, comunicando altresì la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale.

Ape sociale, cos’è e come funziona?

Il sussidio economico (cd. “reddito ponte”), originariamente disciplinato dall’art. 1, co. 179 della L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), è rivolto ad alcune categorie di lavoratori meritevoli di una particolare tutela da parte del legislatore e che accompagna il pensionato fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia (per quest’anno pari a 67 anni).

L’anticipo pensionistico sociale può essere richiesto a condizione di aver raggiunto 63 anni di età e si rivolge:

Quindi possono farne richiesta, sia i lavoratori del settore privato che pubblico, con esclusione dei liberi professionisti iscritti ad Albi professionali propri (es. Commercialista, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.).

Ape sociale, condizioni minime

Ad integrazione delle predette condizioni, il richiedente deve:

Ape sociale, soggetti interessati

Come anticipato, lo strumento è riservato esclusivamente ai lavoratori che versano in condizione di difficoltà, ed in particolare a quattro profili di tutela:

Ape sociale, presentazione delle domande nel 2021

In attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, l’INPS ha comunicato la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale. Pertanto, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE sociale i soggetti che, nel corso dell’anno 2021, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall’art. 1, co. da 179 a 186, della L. n. 232/2016 e ss.mm.ii.

Possono, altresì, presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti al 2021, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda.

Si ricorda infine che, per non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.

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