Fissato al 15 luglio 2024 il termine entro cui è possibile presentare la domanda per il riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale.
Prima di entrare nel dettaglio, diamo uno sguardo sulla prestazione introdotta dall’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017).
L’APE sociale è un'indennità a carico dello Stato erogata dall'Inps a soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto una determinata età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero.
Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 la cui scadenza, in seguito a quanto disposto dall’articolo 1, commi 136 e 137, legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024.
Requisiti
Per coloro che presentano domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE Sociale dal 1° gennaio 2024, il requisito anagrafico richiesto è di 63 anni e 5 mesi.
Quanto dura
L'indennità APE Sociale spetta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
L'indennità APE Sociale spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che:
Requisiti ridotti
Per gli operai edili individuati con i codici ISTAT presenti nell’allegato 3, come indicati nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, per i ceramisti (classificazione ISTAT 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione ISTAT 7.1.3.3) il requisito dell’anzianità contributiva per l’accesso all’APE Sociale è ridotto ad almeno 32 anni.
Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi di 30, 32 e 36 anni sono altresì ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni.
L'indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso ed è corrisposta per 12 mensilità fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.
Quanto spetta
L'indennità, in caso di iscrizione ad un’unica Gestione, è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di questo importo).
NOTA BENE: L'importo dell'indennità non è rivalutato né integrato al trattamento minimo.
Nel caso, invece, di soggetto con contribuzione versata presso più Gestioni, il calcolo della rata mensile è effettuato pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
L'indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l'assegno di disoccupazione, nonché con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.
Per i soggetti con certificazione al beneficio nel 2024, la percezione dell’indennità è altresì incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma, svolta in Italia o all’estero.
L’APE sociale è invece compatibile con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale, nel limite di reddito di 5.000 euro lordi annui.
E veniamo ora alla scadenza prevista per il 15 luglio 2024.
I soggetti che entro il 31 dicembre 2024 si trovano o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge devono infatti, preliminarmente alla domanda di prestazione, presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio 2024 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2024.
Contestualmente, o nelle more dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale, il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti può presentare la domanda di accesso alla prestazione per non perdere ratei di trattamenti.
Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE Sociale, sia di accesso al beneficio, devono essere presentate alle sedi territoriali Inps in modalità telematica utilizzando i consueti canali istituzionali.
Scadenza domanda |
15 luglio 2024 |
Normativa di riferimento |
Art. 1, commi da 179 a 186, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) |
Data di entrata in vigore |
1° maggio 2017 |
Proroga |
Fino al 31 dicembre 2024 (Art. 1, commi 136 e 137, Legge 30 dicembre 2023, n. 213) |
Requisito anagrafico |
63 anni e 5 mesi (dal 1° gennaio 2024) |
Durata dell'indennità |
Fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o anticipata |
Destinatari |
Lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria e altre specifiche gestioni |
Stato di disoccupazione |
Necessario a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale o scadenza del termine del rapporto a tempo determinato con 30 anni di contributi |
Riduzione capacità lavorativa |
Almeno 74%, con 30 anni di contributi |
Requisiti ridotti |
Operai edili e altri specifici: 32 anni di contributi |
Riduzione contributiva per donne |
Riduzione di 12 mesi per figlio, fino a 2 anni massimo |
Importo indennità |
Pari alla rata mensile di pensione (max 1.500 euro) |
Compatibilità |
Compatibile con lavoro autonomo occasionale (limite di 5.000 euro lordi annui) |
Modalità di domanda |
Presentazione telematica alle sedi territoriali INPS |
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