APE sociale, contribuzione estera e verifica dello stato di disoccupazione

Pubblicato il 02 novembre 2017

Ad un anno quasi dalla sua introduzione, si delinea sempre più il quadro relativo all’Ape sociale, il sussidio economico che accompagna talune categorie di cittadini fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 (legge dell’11 dicembre 2016, n. 232, G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016) e regolamentato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2017, n. 88 (G. U. n. 138 del 16 giugno 2017).

Risale, infatti, a qualche giorno la pubblicazione di due messaggi Inps in materia; rispettivamente, il messaggio Inps del 24 ottobre 2017, n. 4170 relativo alla valutazione della contribuzione estera e il messaggio Inps n. 4195, del 25 ottobre 2017, n. 4195, che si occupa della questione inerente alla verifica dello stato di disoccupazione per la fruizione dell’Ape sociale e del beneficio lavoratori c.d. precoci di cui alla Legge di Bilancio per il 2017.

Ancor prima di analizzare gli ultimi chiarimenti sul punto, appare dunque utile effettuare un excursus ed un riepilogo delle caratteristiche relative all’Ape sociale.

Ape sociale

L’Ape sociale consiste in un’indennità a carico dello Stato erogata dall’Inps a soggetti meritevoli di una particolare tutela da parte del legislatore, come si vedrà nel dettaglio.

L’indennità è corrisposta, innanzitutto,  fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge del 6 dicembre del 2011, n. 201 (G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito nella legge del 22 dicembre 2011, n. 214  (c.d. legge Monti-Fornero, G.U. n. 300 del 27 dicembre 2017).

NB! Tale sussidio economico rappresenta una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 ed estesa fino al 31 dicembre 2018.

Ape sociale e Ape volontaria

La misura dell’Ape sociale non va confusa con quella dell’Ape volontaria, recentemente entrata in vigore, regolamentata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2017, n. 150 (G.U. n. 243 del 17 ottobre 2017).

L’Ape sociale consiste in un anticipo pensionistico destinato a categorie di cittadini in situazioni di disagio, ad esempio sottoposte a lavori usuranti o che assistono persone in difficoltà, a totale carico dello Stato.

Diversamente, l’Ape volontaria consiste in un prestito erogato da una banca in quote di 12 mensilità, garantito dalla pensione di vecchiaia e assicurato contro il rischio di premorienza del beneficiario, finalizzato a consentire di anticipare l’uscita dal lavoro fino a tre anni e sette mesi prima del raggiungimento dell’età pensionabile.

CONFRONTO

Ape sociale

Ape volontaria

Beneficiari

Lavoratori iscritti:

- all’AGO

- alla Gestione separata Inps per i lavoratori autonomi;

- alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;

- alle gestioni sostitutive AGO.

 

Sono esclusi:

- i titolari di pensione diretta;

- coloro che svolgono attività di lavoro dipendente, autonomo, parasubordinato;

- coloro che percepiscono trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria.

 

Requisito anagrafico

- 63 anni di età;

- 30 anni di anzianità contributiva (per i lavoratori che svolgono le attività di cui all’allegato A del DPCM n. 88/2017, l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni).

 

Lavoratori iscritti:

- all’AGO

- alla Gestione separata Inps per i lavoratori autonomi;

- alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;

- alle gestioni sostitutive AGO.

 

Sono esclusi:

- i liberi professionisti iscritti alle casse professionali;

- i titolari di trattamenti di pensione diretta.

 

 

 

 

 

 

Requisito anagrafico:

- 63 anni di età;

- 20 anni di contributi.

 

 

Durata

Corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia o di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.

Corrisposta ogni mese, per 12 mensilità, fino a 43 mesi prima dell’accesso alla pensione ordinaria, tenendo presente che la restituzione del prestito deve avvenire in un massimo di 20 anni.

Importo

Gli importi sono così calcolati:

- in misura pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro);

- in misura pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo).

- Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni tra quelle interessate dall’Ape sociale, il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione, in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati.

L’importo minimo della quota di Ape è pari a 150 euro mensili, mentre l’importo massimo non può oltrepassare le seguenti soglie, stabilite in base alla durata dell’erogazione dell’Ape:

- 75% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, qualora la durata dell’erogazione dell’Ape sia maggiore di 36 mesi;

- 80% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, qualora la durata di erogazione dell’Ape sia compresa tra 24 e 36 mesi;

- 85% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, qualora la durata di erogazione dell’Ape sia compresa tra 12 e 24 mesi;

- 90% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, qualora la durata di erogazione dell’Ape sia inferiore a 12 mesi.

 

Beneficiari dell’Ape sociale

Per poter beneficiare dell’Ape sociale è possedere:

Requisiti soggettivi

Per ottenere l’indennità è necessario che i soggetti in possesso delle condizioni indicate dalla Legge abbiano, al momento della domanda di accesso, i seguenti requisiti:

- operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;

- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;

- conciatori di pelli e di pellicce;

- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;

- conduttori di mezzi pesanti e camion;

- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;

- addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;

- facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;

- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;

- operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

NB! La possibilità di accedere all’Ape sociale è subordinata alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.

È tuttavia consentito lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8.000 euro lordi annui, oppure lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro lordi annui.

Nelle ipotesi di superamento del limite annuo così determinato, il soggetto decade dall’Ape sociale e l’indennità percepita nel corso dell’anno in cui il superamento si è verificato diviene indebita e la Sede Inps procede al relativo recupero.

Ancora, l’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l’assegno di disoccupazione (ASDI), nonché con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

Requisiti legati alla posizione assicurativa

L'indennità c.d. APE sociale spetta ai lavoratori iscritti:

Requisiti legati status professionale o alla situazione familiare

L'indennità c.d. APE sociale spetta:

Ancora, lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;

Decorrenza e durata dell’Ape sociale

L'indennità dell’Ape sociale potrà essere percepita dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio, qualora in tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla Legge.

L’Ape sociale, come detto, è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all’età per la pensione di vecchiaia.

Importi dell’Ape sociale

L'indennità – considerato che l’importo non è soggetto a rivalutazione nè a integrazione al trattamento minimo - sarà così erogata:

NB! Si fa presente che durante il godimento dell’indennità non spetta contribuzione figurativa e che il trattamento di Ape sociale, che cessa in caso di decesso del titolare, non è reversibile ai superstiti.

Modalità per presentare la domanda

Come specificato dalla circolare Inps del 16 giugno 2017, n. 100, i soggetti che entro il 31 dicembre 2018 si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni previste dalla Legge devono, preliminarmente alla domanda di prestazione, presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2018.

Contestualmente o nelle more dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale, il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa, può presentare la domanda di accesso alla prestazione.

Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale, sia di accesso al beneficio, devono essere indirizzate alle sedi territoriali Inps di competenza e presentate in modalità telematica utilizzando i consueti canali istituzionali.

Entro il 30 giugno dell’anno 2018,  l’Inps comunica all’interessato l’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’Ape sociale.

I possibili esiti sono i seguenti:

Ultime novità in tema di Ape sociale

Come anticipato, recentemente, con due diversi messaggi, l’Inps ha affrontato due ulteriori aspetti relativi all’Ape sociale, specificandone le ricadute applicative.

Segnatamente si tratta:

Messaggio Inps del 24 ottobre 2017, n. 4170. Valutazione della contribuzione estera

Il messaggio Inps n. 4170, del 24 ottobre, ricorda che la circolare dell’Istituto n. 100/2017 specificava che, per l’accesso all’Ape sociale, il requisito contributivo minimo non poteva essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia.

Tuttavia, alla luce delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio presentate entro il 15 luglio 2017, è emerso che la platea dei destinatari sarà presumibilmente inferiore rispetto a quella prevista.

Inoltre, il DPCM n. 88/2017 ha stabilito che le domande per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape sociale presentate oltre il 15 luglio 2017 (trascorso) ed il 31 marzo 2018, comunque non oltre il 30 novembre di ciascun anno, possono essere prese in considerazione esclusivamente se, all’esito del monitoraggio, dovessero residuare le necessarie risorse finanziarie.

In conclusione, alla luce di quanto sopra, il messaggio n. 4170/2017 stabilisce che le domande di certificazione delle condizioni di accesso al beneficio dell’Ape sociale presentate in data successiva al 15 luglio 2017 dovranno essere istruite o riesaminate, consentendo il perfezionamento del requisito contributivo minimo per l’accesso, totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia.

Messaggio Inps del 25 ottobre 2017, n. 4195. Erogazione di Ape sociale e disoccupazione

Come sopra specificato, tra i possibili fruitori di Ape sociale figurano anche i soggetti che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale e che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi.

Attenzione - A seguito di alcuni dubbi sul punto, tuttavia, l’Inps ha provveduto a fornire indicazioni specifiche, con il messaggio del 25 ottobre 2017, n. 4195, evidenziando che le domande di certificazione che vengono presentate dai soggetti in ragione dello “stato di disoccupazione”, in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, dovranno essere accolte anche se nel periodo successivo alla conclusione della prestazione di disoccupazione siano riscontrate prestazioni di lavoro occasionali (voucher) o periodi di contribuzione correlati a rapporti di lavoro subordinato che singolarmente considerati non superino i 6 mesi.

Tale presa di posizione arriva innanzitutto sulla base della definizione di disoccupazione, contenuta dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislastivo del 14 settembre 2015, n. 150 (G.U. n. 221 del 23 settembre 2015), il quale stabilisce che sono considerati disoccupati “i lavoratori privi d’impiego che dichiarano in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”, richiamata dalla circolare Inps del 16 giugno 2017, n. 150 e dal DPCM del 23 maggio 2017, n. 88, in tema di requisiti soggettivi dei potenziali beneficiari di Ape sociale.

Ancora, determinante per tale nuovo indirizzo interpretativo da parte dell’Inps è stata la nota del 13 ottobre 2017, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la quale ha introdotto una lettura di maggior favore nell’accertamento dello stato di disoccupazione, da cui si deduce che eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, svolti dal richiedente nel periodo successivo alla conclusione della prestazioni di disoccupazione, non determinano il venir meno dello stato di disoccupazione.

Con riguardo poi alle prestazioni di lavoro occasionale, il Ministero ha ricordato che i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sul suo stato di disoccupato.

NB! Tale chiarimento è coerente con quanto reso noto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso il comunicato del 19 ottobre 2017, ove viene ribadita la volontà del Governo di ampliare l’utilizzabilità dell’Ape sociale, tanto che con la prossima Legge di Bilancio per il 2018 sarà promosso l’allargamento della platea dei beneficiari, con particolare riferimento alle lavoratrici con figli ed ai lavoratori disoccupati a seguito della conclusione di contratti a tempo determinato.

 

Quadro normativo

Decreto legge n. 201 del 6 dicembre del 2011

Legge n. 214 del 22 dicembre 2011

D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015

Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 88 del 23 maggio 2017

Inps, circolare n. 100 del 16 giugno 2017

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 150 del 4 settembre 2017

Inps, messaggio n. 4170 del 24 ottobre 2017

Inps, messaggio n. 4195 del 25 ottobre 2017

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota del 13 ottobre 2017

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunicato del 19 ottobre 2017

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