Antitrust. Pubblicato il manuale per le criticità nel settore degli appalti pubblici

Pubblicato il 25 novembre 2013 Il livello di controlli sui “cartelli” nel settore degli appalti pubblici si è fatto più serrato. È stato, infatti, pubblicato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dopo l'adunanza del 18 settembre 2013, un Vademecum il cui obiettivo è quello di contrastare condotte illecite e restrittive della concorrenza nel settore in questione, attraverso l’individuazione di quelli che possono a priori essere considerati comportamenti sospetti.

Le fattispecie che sono state esaminate dal Garante e che devono essere oggetto di segnalazione sono state ricondotte nell’ambito delle seguenti macroaree: boicottaggio della gara (ossia tutte quei comportamenti messi in atto per vanificare una gara e prolungare il contratto con il vecchio fornitore); offerte di comodo (quelle che nascondono un innalzamento artificiale dei prezzi anche se apparentemente la gara risulta regolare); subappalti e associazione temporanea di impresa (nel caso in cui questi vengano utilizzati in maniera falsata dai partecipanti alle gare al fine di spartirsi quote di mercato), oltre alle vere e proprie spartizioni concordate di mercato da parte delle imprese e l’adozione di altre modalità sospette.

Secondo l’Autorità, il verificarsi di una o più delle suddette azioni nasconde sicuramente la messa in atto di una strategia comune e segreta da parte delle imprese, che in tal modo vogliono alterare il regolare svolgimento della gara di appalto, e sono così la prova evidente dell’esistenza di un cartello tra due o più operatori del mercato degli appalti pubblici.

Ecco, quindi, l’utilità del vademecum sia per le stazioni appaltanti che per le imprese. Le prime hanno ora in mano uno strumento che consente loro di individuare i comportamenti scorretti che vanno segnalati al Garante del mercato, mentre, per le seconde, è utile l’elenco dei comportamenti anticoncorrenziali che vanno evitati per non incorrere in sanzioni.

È ovvio che non tutte le pratiche messe in atto devono necessariamente essere considerate anticoncorrenziali; basti pensare al subappalto oppure alle Ati (associazioni temporanee di impresa), che sono strumenti disciplinati espressamente dal Codice degli appalti e considerati ottimi portatori di benefici a favore del regolare svolgimento di un mercato concorrenziale dato che consentono, soprattutto alle imprese di piccole e medie dimensioni, di poter partecipare alle gare.

È l’uso illegittimo di tali strumenti a dover essere segnalato, là dove essi alterano la lecita concorrenza e creano alleanze tra imprese, che rendono difficile alle altre partecipare alle gare a condizioni corrette.

Di fronte a tali comportamenti, dunque, è doveroso effettuare una segnalazione all’Antitrust, che poi procederà ad effettuare i dovuti controlli, senza necessariamente interrompere la gara. Le imprese, invece, dal canto loro potrebbero essere soggette a maggiori verifiche ed essere chiamate a fornire tutti gli elementi necessari per spiegare le strategie adottate durante la gara di appalto.

Nel caso in cui l’esito finale del controllo sia a sfavore dell’impresa aggiudicataria della gara, la stazione appaltante potrà richiedere il risarcimento del danno all’impresa che ha messo in atto il comportamento anticoncorrenziale.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Salva Casa: Linee guida ministeriali sulle modalità di applicazione

31/01/2025

CCNL Servizi assistenziali Uneba - Accordo di rinnovo del 24/1/2025

31/01/2025

Inps, aggiornati i minimali ed i massimali per il 2025

31/01/2025

Al via Decontribuzione Sud PMI: l’INPS spiega quando spetta l’esonero

31/01/2025

Al via la presentazione della Dichiarazione IVA 2025

31/01/2025

Transizione 5.0: chiusa la Piattaforma per aggiornamento

31/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy