Antiriciclaggio. Sanzioni solo dopo la notifica dell’atto di contestazione

Pubblicato il 04 dicembre 2013 È stata emanata dal ministero dell’Economia e delle Finanze la circolare n. 40, in data 29 novembre 2013, con la quale si rendono alle Ragionerie territoriali dello Stato precisazioni circa le procedure da osservare in caso di provvedimenti sanzionatori emanati nel rispetto della disciplina antiriciclaggio (decreto legislativo 231/2007).

Si chiarisce che gli uffici, in caso di segnalazioni relative all’uso di contante per importi pari o superiori a mille euro, devono sempre trasmettere la notizia alla Guardia di Finanza, anche nel caso in cui la movimentazione di denaro non costituisca violazione.

Si sottolinea, infatti, che l’informativa alla GdF deve sempre essere inviata nel momento in cui gli intermediari finanziari e i professionisti nelle materie giuridiche, contabili e tributarie - rispettando l'obbligo di segnalare la circolazione di contate e titoli al portatore per importi pari/superiori a mille euro senza l’uso di sistemi tracciabili - abbiano inviato la loro segnalazione al Mef entro 30 giorni, anche se a seguito dell’iniziale violazione che ha fatto scattare la segnalazione, la circostanza non viene più ritenuta irregolare.

Dunque, la Gdf deve ricevere, comunque, il nominativo dei presunti trasgressori e l’importo oggetto dell’operazione non più sanzionata oltre che l'indicazione della data di contestazione dell'infrazione e la relativa notifica.

Proprio riguardo alla notifica, nella circolare n. 40 si precisa poi che dal momento che la contestazione è un atto recettizio, esso produce effetti solo dopo l’avvenuta notifica. Dunque, il decreto sanzionatorio può essere emanato solo dopo che la parte indicata come in violazione abbia effettivamente ricevuto la notifica dell'atto di contestazione delle sanzioni.
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