Prorogato il termine del 23 luglio 2019 entro il quale per i dottori commercialisti diventa obbligatoria l’applicazione delle Regole Tecniche sull’Antiriciclaggio, emanate dal Consiglio nazionale lo scorso mese di gennaio.
Il nuovo adempimento slitta al 1° gennaio 2020.
Lo si apprende dalla nota informativa n. 68/2019, a firma del Presidente Massimo Miani, indirizzata a tutti gli ordini territoriali.
Si legge nell’informativa che, in virtù della prossima emanazione delle disposizioni di modifica della normativa antiriciclaggio (Dlgs n. 231 del 21 novembre 2007), in seguito al recepimento della Direttiva n. 2018/843 (cosiddetta V Direttiva antiriciclaggio), il termine a partire dal quale si dovevano ritenere vincolanti per gli iscritti le Regole Tecniche emanate proprio ai sensi del suddetto decreto antiriciclaggio non è stato più ritenuto congruo, tanto da portare lo stesso Consiglio nazionale a disporne uno slittamento.
A ciò, si deve poi aggiungere anche la recente diffusione dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 2018 (la prima analisi nazionale emanata dopo l’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal Decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017), che ha pesato non poco sulla decisione del Consiglio Nazionale di differire il suddetto termine.
Tutti gli ordini dei professionisti tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio sono chiamati alla emanazione delle Regole Tecniche, previste dall'art. 11, comma 2 del Dlgs 231/2007.
Allo stato attuale, però, sono a disposizione solo le Regole Tecniche emanate da notai e dottori commercialisti, mentre mancano ancora quelle degli avvocati (al vaglio del Comitato di sicurezza finanziaria) e dei consulenti del lavoro.
Per quanto riguarda i dottori commercialisti, le Regole Tecniche sull’Antiriciclaggio sono state emanate il 23 gennaio 2019, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, e sono considerate vincolanti per gli iscritti all'Albo.
Nello specifico, si tratta di tre regole che riguardano:
la valutazione del rischio (articoli 15 e 16 del dlgs 231/2007);
l'adeguata verifica della clientela (articoli 17-30);
la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (articoli 31-32 e 34).
La loro entrata in vigore era stata prevista dopo sei mesi dalla loro emanazione, al fine di consentire ai professionisti di venire a conoscenza della nuova regolamentazione anche attraverso corsi e-learning promossi dallo stesso Consiglio e documenti operativi.
Il termine di scadenza del 23 luglio 2019, però, non è stato più ritenuto congruo dal Consiglio Nazionale.
Secondo quanto riferito dal presidente Miani, tale termine era stato individuato al fine di prevedere un adeguato periodo transitorio di sei mesi che agevolasse gli iscritti, anche attraverso la diffusione di strumenti operativi di ausilio, in particolare le Linee Guida in materia, nell’apprendimento e nella corretta applicazione delle suddette Regole Tecniche.
Ma, a questo punto, gli effetti che si attendono dal recepimento della nuova Direttiva antiriciclaggio sono rilevanti: in particolare, si renderà necessario un aggiornamento delle Linee Guida emanate lo scorso mese di maggio che dovranno essere assoggettate a una revisione/integrazione, oltre che la diffusione di ulteriori strumenti per agevolare i professionisti nel corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.
Di qui, la necessità dello slittamento dei tempi di applicazione al prossimo 1° gennaio 2020.
Fino alla nuova data, pertanto, gli organi accertatori non potranno contestare ai dottori commercialisti ed esperti contabili specifiche violazioni per il mancato adeguamento nell'adeguata verifica dei clienti dello studio, alle nuove Regole Tecniche.
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