Antiriciclaggio: il limite di 2.500 euro si può superare

Pubblicato il 07 novembre 2011 In materia di disciplina antiriciclaggio, il Dipartimento del tesoro ha diffuso la circolare del 4 novembre 2011, con cui precisa che non sempre movimentazioni di denaro sopra i 2.500 euro comportano violazione della normativa in vigore e quindi obbligano l'intermediario ad effettuare la comunicazione.

Con l’articolo 2, comma 4, del D.L. n. 138/2011, il legislatore è intervenuto a modificare il Decreto legislativo n. 231/2007 abbassando la soglia rilevante ai fini dell’uso di denaro contante, libretti e titoli al portatore da 5.000 a 2.500 euro. Tale limite vige anche con riferimento a più pagamenti di importo inferiore, se appaiono artificiosamente frazionati.

Circa l'obbligo di comunicazione fissato dall'articolo 51 del Decreto 231/2007, che incombe sugli intermediari, la circolare afferma che esso sorge, relativamente ad una operazione di prelievo o versamento di contanti superiori a 2.500 euro, solo quando vi sono concreti elementi che inducano a ritenere violata la disposizione normativa di divieto di trasferimento sopra il detto limite. Pertanto, prima di effettuare la comunicazione, va verificato l'utilizzo del contante da parte del cliente.

Con riferimento ai libretti di deposito al portatore di importo superiore al limite di legge, qualora il detentore non abbia provveduto alla sua estinzione o alla sua riduzione entro il 30 settembre 2011, la segnalazione al MEF va eseguita entro 30 giorni dal momento in cui l’intermediario ha notizia della violazione, ovvero nel momento in cui il libretto al portatore è presentato in banca o in posta.
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