Antiriciclaggio, disposizioni per l’invio dei dati aggregati

Pubblicato il 02 gennaio 2014 Dopo l’emanazione del provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 contenente le disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico, l’UIF ha emanato, in data 23 dicembre 2013, l’atteso provvedimento con cui si forniscono le regole per l’invio dei dati aggregati di cui al Dlgs n. 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio).

Il nuovo provvedimento dell’Autorità di vigilanza completa così il quadro normativo attuativo delle disposizioni previste dal Dlgs 231/2007, facendo ritenere superate le precedenti indicazioni Uif del 22 dicembre 2011.

La nuova procedura si applica alle segnalazioni riferite alle registrazioni in AUI inerenti e successive il mese di gennaio 2014.

I responsabili antiriciclaggio, così, completata la registrazione al portale infostat-Uif della Banca d’Italia, potranno accedere al portale web per inviare le segnalazioni riferite al mese di gennaio 2014.

La prima segnalazione con le nuove modalità dovrà essere effettuata entro e non oltre il 2 aprile 2014.

Le novità in materia disciplinate dal nuovo provvedimento prevedono che l’invio dei dati concernenti le operazioni registrate nell'archivio antiriciclaggio debba avvenire mensilmente; l’obbligo è esteso anche agli istituti di pagamento (IP); devono essere segnalate anche le transazioni in contanti anche se di importo inferiore a 15 mila euro. Sono introdotti nuovi criteri di aggregazione delle operazioni.
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