Antiriciclaggio. Ai revisori l’obbligo di adeguata verifica della clientela

Pubblicato il 25 febbraio 2014 La Consob, con la delibera n. 18802/2014, che attende di essere pubblicata in “Gazzetta Ufficiale”, ha deliberato le disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, in base a quanto disposto dalla normativa antiriciclaggio (articolo 7, comma 2, Dlgs. n. 231/07).

In altri termini, le disposizioni della Consob, adottate d’intesa con Bankitalia e Ivass, sottolineano l’obbligo per i revisori di effettuare una lista della propria clientela con l’eventuale identificazione dei profili più a rischio e disciplinano le modalità con cui eseguire gli obblighi di adeguata verifica.

È disposto, infatti, che i revisori, durante la loro attività professionale, sono obbligati a svolgere un’adeguata verifica della clientela in modo proporzionale al rischio di riciclaggio dei proventi di azioni criminose e di finanziamento del terrorismo. Inoltre, sono tenuti ad effettuare un controllo costante, utilizzando anche procedure informatiche e algoritmi definiti, per classificare il grado di pericolosità correlato ai suddetti reati.

Come già evidenziato in un documento analogo della Banca d’Italia, i dati che necessariamente devono essere acquisiti per effettuare una adeguata verifica sono quelli che riguardano il titolare effettivo e quelli inerenti lo scopo e natura della prestazione professionale.

Tutte le informazioni acquisite nel corso dell’adeguata verifica devono essere conservate in formato cartaceo o elettronico per poterle esibire alle autorità di vigilanza e dimostrare così le procedure di verifica adottate.
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