Anticipi ai clienti Notai violano concorrenza

Pubblicato il 24 novembre 2016

La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha confermato la sanzione disciplinare a carico di due notai accusati: a) di aver effettuato operazioni di deposito di somme di denaro in violazione dell’obbligo (ex art. 45 codice deontologico) di separazione contabile dal patrimonio dell’associazione notarile; b) di aver offerto alla clientela anticipazioni di somme di denaro e quindi servizi non rientranti nel normale esercizio dell’attività notarile, sì da pregiudicare la concorrenza tra notai.

In particolare, il fatto alla base delle accuse disciplinari mosse, consisteva nell'aver i notai i questione, nell'esercizio della loro funzione, avuto in deposito dai clienti ingenti somme di denaro, destinate ad essere versate a soggetti terzi a titolo di indennità per procedure di esproprio, senza che fossero rispettati i requisiti formali di cui al citato art. 45 codice deontologico (separazione contabile). E connessa a detta contestazione, vi era anche quella di aver anticipato somme di denaro, versando direttamente le indennità agli aventi diritto, facendo ricorso ad un fido di conto corrente appositamente costituito.

La Corte Suprema respinge tutte le censure dei ricorrenti avverso entrambe le contestazioni.

Deposito fondi senza separazione contabile Violazione codice deontologico

In primo luogo va rilevata, nel caso de quo, la scorretta prassi – come accertato nel merito - di far affluire i fondi versati da due grandi clienti nell'unico conto dello studio notarile, di spostarli da tale conto e di effettuarvi alcuni pagamenti (anche ingenti e del tutto estranei alla finalità di pagamento delle indennità), senza avere la minima accortezza di separarli contabilmente. La violazione dell’art. 45 codice deontologico è stata dunque valutata dalla Corte d’appello – precisano gli ermellini – con piena rispondenza del fatto al parametro normativo.

Anticipo indennità ai beneficiari Violazione concorrenziale

E’ stato parimenti provato – prosegue il Collegio con sentenza n. 23886 del 23 novembre 2016 – con inequivocabili ammissioni degli stessi notai ricorrenti, che essi solevano emettere assegni in pagamento delle indennità, anche senza specifico riscontro con un versamento a tal esclusivo fine ricevuto, in favore dei contraenti beneficiari. Sistematica condotta che logicamente determinava una violazione concorrenziale, in quanto consentiva ai grandi clienti di fare affidamento su una tolleranza dei professionisti maggiore rispetto ai canoni deontologici più rigorosi, sì da fidelizzarli ad essi. 

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