L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, con messaggio 5 novembre 2020, n.4121, ricorda che la disciplina dell'anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO, di Assegno ordinario ed alle domande di CIGD presentate direttamente all'INPS.
Ricorda l’Istituto che il comma 4 dell'articolo 22-quater del D.L. n. 18/2020, così come introdotto dall'art. 71 del D.L n. 34/2020 (convertito con L. n. 77/2020) ha previsto che, nel caso di richiesta di pagamento diretto, l'INPS autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.
Al fine di consentire alle strutture territoriali di fornire supporto alle aziende che hanno presentato domanda di integrazione salariale con richiesta di anticipo del 40% ed ai lavoratori nei confronti dei quali il beneficio viene erogato, l’Istituto rende noto che è stato realizzato un Cruscotto con il quale è possibile visualizzare lo stato e gli esiti delle richieste di anticipo presentate.
Tale Cruscotto è stato arricchito di una nuova funzionalità operativa che consente alle strutture territoriali INPS di intervenire sulle domande in cui sono presenti lavoratori bloccati a causa di problemi di titolarità delle coordinate IBAN immesse nella domanda.
Su istanza dell'azienda richiedente o del lavoratore interessato, l'operatore potrà adesso, infatti, accedendo al dettaglio beneficiario e quindi al dettaglio pagamento, sostituire l'IBAN originariamente comunicato dall'azienda con un nuovo IBAN di cui il lavoratore risulti titolare.
Conclude il messaggio INPS sostenendo che la modifica in questione, consentirà di riavviare l'iter istruttorio per i beneficiari sui quali si è operata la rettifica dell'IBAN, che verrà nuovamente sottoposto al controllo di titolarità, consentendo la liquidazione dell'anticipo del 40%, salvo che nel frattempo non sia intervenuto il pagamento del saldo.
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